Competenze progettuali, una nuova sentenza limita i geometri

Segnaliamo la recente sent. n. 415 del 30 maggio 2012 del TAR Lazio, sez. Latina, in materia di (in)competenza progettuale dei geometri.

Come è noto, l’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 limita la competenza professionale dei geometri alla progettazione di “piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”.

Conseguentemente, secondo i giudici di Latina, un edificio di due piani da adibire a residenza che ricade in zona sismica non può rientrare nelle competenze del geometra ma deve essere redatto da un professionista laureato (cioè un ingegnere o un architetto).

Trattasi di un orientamento consolidato: ad esempio, nella sent. n. 3006 del 22 maggio 2006 il Consiglio di Stato, sez. IV, aveva già precisato che “a norma dell’art. 16 lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, e come si desume anche dalle leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla legge 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali“.

Nel caso specifico la progettazione del geometra era accompagnata da una relazione di calcolo a firma di un ingegnere: secondo i giudici tale circostanza è irrilevante, visto che la giurisprudenza del passato (TAR Abruzzo, Pescara, 2 novembre 1995, n. 463, TAR Emilia Romagna, Bologna, II Sez., 17 febbraio 1995 n. 71)aveva già affermato che “i geometri possono progettare e dirigere lavori relativi ad opere di cemento armato purché si tratti di piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non implicano comunque pericolo per l’incolumità delle persone, a nulla rilevando che i calcoli di cemento armato siano stati fatti da ingegnere, giacché è il professionista incaricato della generale progettazione e della direzione dei lavori che si assume la responsabilità anche dei calcoli delle strutture armate”.

In argomento, infine, ricordiamo anche la sent. n. 9772 del 28 giugno 2010 del TAR Campania, sez. II Salerno, in materia di richiesta di permesso di costruire su progettazione firmata da un geometra.

I giudici hanno affermato che la richiesta di un permesso di costruire che preveda strutture in cemento armato relativo ad un progetto redatto da un geometra può essere accolta solo se si è dinanzi a modeste strutture, come richiamate dalla normativa prima indicata, e siano specificate con adeguata motivazione le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista (TAR Campania, sez. II Salerno, sent. n. 9772 del 28 giugno 2010).

Diversamente, la richiesta è irricevibile per incompetenza del progettista. Ovviamente, spetterà al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa l’entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di “modesta costruzione civile”, alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.

Su tale nozione ricordiamo la sent. n. 5208 del 3 ottobre 2002 del Consiglio di Stato, sez. V, secondo cui “In mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte dell’art. 16, lett. m), del R.D. 11 Febbraio, 1929 n. 274 il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili – come può ritenersi ormai acquisito in giurisprudenza – è dato dalla «modestia» dell’opera; questo criterio è da intendere in senso tecnico-qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell’opera. In definitiva per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera di edilizia civile, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento; a tal fine, peraltro, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo”.

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