Costruzione di difese marittime: direzione lavori e coordinamento sicurezza spettano solo all’ingegnere

Torniamo sulla materia del riparto di competenze fra ingegneri e architetti per esaminare una nuova sentenza

Mario Petrulli 11/03/24
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La materia del riparto di competenze professionali fra ingegneri ed architetti è sempre di attualità e continua ad essere oggetto di contenzioso.

Il mese scorso avevamo segnalato la sentenza n. 11149/2023 del Consiglio di Stato in cui i giudici di Palazzo Spada avevano individuato in capo agli ingegneri la competenza per la progettazione della rete fognaria comunale; in questa occasione, segnaliamo la sentenza 21 febbraio 2024, n. 1745, della sez. V del Consiglio di Stato, nella quale i giudici si sono occupati della competenza relativa alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di costruzione di difese marittime, ritenendola, anche in questo caso, in capo agli ingegneri e non agli architetti.

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Indice

Competenze ingegneri e architetti: la sentenza sui lavori di costruzione di difese marittime

Nel corpo della pronuncia sopra citata si legge che, “quanto al riparto di competenze fra le categorie professionali dell’ingegnere e dell’architetto, la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato riconosce, in chiave generale, che “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990, n. 92)” (Cons. Sato, V, 22 luglio 2021, n. 5510; 17 luglio 2019, n. 5012; 22 dicembre 2023, n. 11149)”.

In questa prospettiva, nello stabilire l’ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 dello stesso regio decreto n. 2537 del 1925, la giurisprudenza ha confermato l’orientamento tradizionale, in ordine alla ricomprensione nell’esclusivo appannaggio della professione di ingegnere delle opere di carattere più marcatamente tecnico-scientifico[1].

Nel caso di specie, l’attività aveva ad oggetto la (mera) direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ad opere consistenti in “Lavori di costruzione di difese marittime, e in specie riconducibili per la più gran parte a “Barriere paramassi, e simili” e ad “Opere marittime”, salvo una minima parte di “Risanamento conservativo”. Si trattava, a ben vedere, di opere che rientravano in sé nell’ambito ingegneristico, nel settore appunto marittimo e di relativa difesa (“barriere” e “paramassi”), rispetto a cui non rileva, in diverso senso, il fatto che fossero contemplati (in misura pari all’1,44%) interventi di risanamento conservativo di una zona soggetta a vincolo paesaggistico e al regime sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico.

Detta circostanza non era sufficiente a ritenere competente esclusivamente l’architetto ai sensi dell’art. 52, comma 2 , r.d. n. 2537 del 1925, a tenore del quale «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere». Ed infatti, l’intervento rientrava nella specie pur sempre nelle “opere marittime” e “barriere paramassi e simili”, anziché nella semplice «edilizia civile» stricto sensu, con assenza di rilevanza di specifici aspetti artistici; d’altro canto le sole (limitate) attività di risanamento conservativo non valevano sic et simpliciter a rendere necessaria la presenza del professionista architetto.

Competenze degli ingegneri: casistica

La fonte normativa principale per l’individuazione delle competenze degli ingegneri è rappresentata dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, contenente l’Approvazione del regolamento per le professione d’ingegnere e di architetto: si tratta di norme risalenti al 1925 che, ciononostante, sono in gran parte ancora in vigore, con alcune disposizioni emendate ed altre abrogate nel corso dei decenni.

L’art. 51, in particolare, dispone che spettano alla figura dell’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori:
– per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie,
– relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione (si pensi, ad esempio, alla progettazione di strade, porti e aeroporti),
– relativi alle costruzioni di ogni specie (e, quindi, la generalità delle opere di edilizia civile),
– relativi alle macchine ed agli impianti industriali,
– relativi, in generale, alle applicazioni della fisica (si pensi, ad esempio, agli impianti idraulici, fognari, di depurazione ed elettrici).
A tali competenze si aggiungono i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Alla luce del dettato normativo prima indicato e della giurisprudenza, deve individuarsi l’esclusiva competenza dell’ingegnere per quanto attiene la progettazione e la relativa direzione lavori:
– delle opere idrauliche[2] e, in generale, delle opere igieniche[3] (acquedotti – compresi quelli rurali[4] –, fognature[5], impianti di depurazione, cimiteri[6]);
– delle opere viarie[7], compresa la viabilità rurale[8];
– degli impianti di ventilazione dei sotterranei del cimitero monumentale e delle opere di risanamento connesse[9];
– della messa in sicurezza e bonifica di una discarica per rifiuti[10];
– della riqualificazione del centro storico di un paese attraverso la riorganizzazione degli spazi pubblici, “l’accessibilità e la viabilità di collegamento e di interscambio (veicolare e pedonale), la sistemazione delle pavimentazioni, l’illuminazione pubblica, l’arredo urbano di tutta l’area interessata[11].

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

Note

[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 settembre 2018, n. 6552; sez. VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1550.
[2] TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 31 maggio 2013, n. 1270; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 aprile 2008, n. 354; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 26 aprile 2007, n. 457.
[3] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 aprile 2008, n. 354; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 26 aprile 2007, n. 457.
[4] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 13 marzo 1989, n. 201.
[5] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 9 ottobre 2015, n. 2167.
[6] TAR Umbria, sent. 19 febbraio 2016, n. 117. L’art. 17 del R.D. 6 ottobre 1912 n. 1306 include le opere relative ai cimiteri nel novero delle “opere riguardanti la pubblica igiene”: TAR Veneto, sez. I, sent. 30 aprile 2013, n. 633.
[7] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 8 ottobre 2021, n. 2113; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 20 febbraio 2017, n. 1023; TAR Lazio, sez. Latina, sent. 12 luglio 2013, n. 609; TAR Emilia Romagna, Parma, sent. 9 novembre 2011, n. 389; TAR Veneto, sez. I, sent. 8 luglio 2011, n. 1153; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 aprile 2008, n. 354; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 26 aprile 2007, n. 457.
[8] Consiglio di Stato, sez. II, parere n. 723/2015.
[9] TAR Piemonte, sez. I, sent. 17 febbraio 2004, n. 261.
[10] TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 20 aprile 2016, n. 1968; sent. 14 settembre 2016, n. 4299.
[11] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 marzo 2011, n. 1965.

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