Rete fognaria e illuminazione pubblica: la competenza progettuale è solo degli ingegneri

La delicata materia del riparto di competenze fra ingegneri e architetti è stata oggetto di due recenti sentenze, vediamole

Mario Petrulli 19/02/24
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La delicata materia del riparto di competenze fra ingegneri ed architetti è stata oggetto di due recenti interventi giurisprudenziali.

In particolare, l’ennesima conferma della competenza degli ingegneri nella progettazione di un ampliamento della rete fognaria comunale si è avuta dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 22 dicembre 2023, n. 11149, nella quale si controverteva circa la possibilità che un architetto firmasse il suddetto progetto, visto che riguarda il centro storico dell’ente locale.

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Indice

Competenze per progettazione ampliamento rete fognaria comunale

Ebbene, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che:

  • in chiave generale, “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990, n. 92)[1];
  • in questa prospettiva, “nello stabilire l’ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 dello stesso regio decreto n. 2537 del 1925, la giurisprudenza ha confermato l’orientamento tradizionale, in ordine alla ricomprensione nell’esclusivo appannaggio della professione di ingegnere delle opere di carattere più marcatamente tecnico-scientifico”, fra cui quelle “di ingegneria idraulica, di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale[2];
  • peraltro, era irrilevante che, nel caso concreto, l’opera fosse collocata nel sottosuolo del centro storico, non potendo tale circostanza rappresentare un elemento a favore della competenza degli architetti: ed infatti, l’intervento configurava pur sempre un’opera idraulica e in relazione ad essa non veniva in rilievo alcun aspetto artistico[3].

Competenze per progettazione illuminazione pubblica

La seconda pronuncia che segnaliamo è la sent. 2 febbraio 2024, n. 349, del TAR Campania, Salerno, sez. I, secondo cui la qualifica di architetto non abilita alla sottoscrizione dei progetti di illuminazione pubblica, i quali ricadono nella competenza degli ingegneri.

Come ricordato dai giudici salernitani, già in precedenza il TAR Umbria, sez. I, nella sent. 19 febbraio 2016, n. 117, aveva chiarito che “appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione ed alla lavorazione di materiali destinati alle costruzioni nonché la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie (ivi ricompresi gli impianti cimiteriali) e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere riguardanti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, fatta eccezione per le sole ipotesi in cui dette opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 maggio 2015, n. 846)”.

Il medesimo TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 28 ottobre 2020, n. 1547 (confermata da Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 22 luglio 2021 n. 5510) aveva chiarito che “Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa «nel nostro ordinamento, il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d’ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici» (cfr. TAR Campania, Napoli, sez, I, 15 gennaio 2019, n. 213).

In altri termini, e per quanto qui di interesse, il quadro normativo di riferimento riserva alla competenza professionale comune di ingegneri e architetti le sole opere di edilizia civile, mentre sono riservate agli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali”.

Più di recente, il Consiglio di Stato, sez. V, nella 4 luglio 2022, n. 5569, ha ribadito che “la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato riconosce, in chiave generale, che “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. Stato, n. 2938 del 2000; Cons. Stato n. 5012 del 2019). In presenza di opere rigorosamente accessorie a quelle edili è ammissibile un’abilitazione estensiva in capo al professionista architetto (Cons. Stato n. 1692 del 2015; Cons. Stato n. 1255 del 2021), atteso che “il concetto di ‘opere di edilizia civile’ si estende sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici” se “a corredo del fabbricato” (Cons. Stato n. 1550 del 2013; Cons. Stato n. 6552 del 2018). Ne consegue che occorre che vi sia un nesso di precipua accessorietà fra l’intervento e l’edificio, e cioè che il primo risulti ‘strettamente servente un’opera di edilizia civile’ per potere rientrare nel perimetro di competenza (anche) dell’architetto (Cons. Stato n. 1692 del 2015 cit.)”.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

Note

[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 luglio 2021, n. 5510; sent. 17 luglio 2019, n. 5012.
[2] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 settembre 2018, n. 6552; sez. VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1550.
[3] Sempre in materia di progettazione di impianti fognari, ricordiamo la sent. 9 ottobre 2015, n. 2167, del TAR Campania, Salerno, sez. I, nella quale è stata evidenziata la seguente giurisprudenza:
– “In relazione all’ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli art. 51 e 52 del r. d.23 ottobre 1925, n. 2537 (“Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”), valorizzando il discrimine tra le due professioni di architetto e di ingegnere, va preferita una lettura riduttiva del concetto di applicazione delle leggi della fisica, sulla ovvia considerazione che, in una lettura ampia, qualsiasi tipo di manufatto dovrebbe esservi considerato. Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico – scientifico (ad esempio < le opere di ingegneria idraulica >, < di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale>)”: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1550);
– “È illegittima la deliberazione con la quale la Giunta municipale ha affidato l’incarico per la redazione del progetto per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica ad un architetto e non già ad un ingegnere, essendo tale affidamento riconducibile nell’ambito delle opere di ingegneria idraulica che, ai sensi degli articoli 51 e 54, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, va considerata testualmente esclusa dalla competenza degli architetti” (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 aprile 2008, n. 354);
– “A norma degli artt. 52 e 54, R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537, le opere fognarie e le opere viarie non rientrano nell’ambito delle competenze professionali degli architetti, atteso che tali opere non possono essere ricondotte al novero di quelle “di edilizia civile” (Cons. Giust. Amm. Sicilia, sent. 28 luglio 1992, n. 217).

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