Come si costituiscono le CER

L’iter di costituzione di una CER può essere suddiviso in sei fasi ed è possibile optare per una delle varie forme giuridiche previste dal diritto societario, ma occorre verificare che sia compatibile con le prescrizioni della REDII e del d.lgs. 199/2021

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La creazione di una comunità energetica CER si può suddividere in sei fasi [1].

Vediamo nel dettaglio quali sono queste fasi e le forme giuridiche che si possono utilizzare per costituire una CER. Il presente articolo è estratto dal volume Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): Strategie, Norme e Applicazioni di Fabiana Cambiaso, edito da Maggioli Editore.

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Come si costituiscono le CER: le fasi

La prima fase è quella di individuare l’area su cui installare gli impianti: su tetti o a terra. In quest’ottica, si rivelerà utile il portale delle aree classificate come “idonee” ai sensi del d.l. 199/2021, con principi generali dettati dal MITE e recepiti dalle regioni.

La seconda fase è quella di aggregare due o più soggetti con poteri di controllo che rispondano ai requisiti normativi. I soggetti che partecipano alla CER, se proprietari di impianti, devono rispettare il requisito del limite max. di potenza pari a 200 kW per accesso incentivi. Ci saranno soggetti produttori ma ci potranno essere membri che svolgono il ruolo di “cliente finale”, ovvero il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete. È necessaria l’appartenenza al perimetro della medesima cabina secondaria, che sarà reso pubblico dai distributori competenti.

La terza fase è la costituzione della CER mediante la stipula di un contratto tra i soggetti che ne faranno parte. La CER, infatti, è un soggetto autonomo di diritto privato e il contratto prevedrà la figura di un soggetto, che potrebbe essere la CER stessa, delegato a gestire le partite economiche, anche con il GSE. Nel contratto sarà prevista la possibilità per i partecipanti di recedere in qualsiasi momento, con eventuali penali. In base alla disciplina vigente non vi sono indicazioni sulla forma giuridica da utilizzare per costituire una CER. Al paragrafo successivo sono elencate le forme giuridiche per le CER.

La quarta fase è quella di realizzare gli impianti: in questa fase sarà necessario ottenere le dovute autorizzazioni e si dovrà adempiere alle disposizioni in tema di connessione alla rete. Inoltre, il d.lgs. 199/2021 rende possibile l’inclusione nelle CER di impianti esistenti per un valore massimo del 30% della potenza totale della CER.

La quinta fase prevede la presentazione della domanda di incentivi al GSE, che deve avvenire in modalità telematica con conseguente stipula del contratto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa al momento della sottoscrizione.

Nella sesta fase, il GSE raccoglie i dati sulla quantità di energia condivisa ed eroga, entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi, gli importi spettanti relativi al premio sull’energia condivisa e alla remunerazione dell’energia ritirata dal GSE.

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Le forme giuridiche per le CER

Nell’utilizzo di una delle varie forme giuridiche previste dal nostro diritto societario, occorre verificare se sia compatibile con le prescrizioni di cui alla REDII ed al d.lgs. 199/2021.

Le forme giuridiche che si possono utilizzare sono:

  • Società cooperativaArt. 2511 c.c. “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative”. È un tipo di società che viene costituita per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.
  • Società cooperativa benefit – Dal 1° gennaio 2016, le società di persone, di capitali e cooperative possono costituirsi come benefit modificando l’atto costitutivo al fine di introdurvi la previsione di “una o più finalità di beneficio comune”. La società benefit si caratterizza per il fatto di esercitare un’attività economica al fine di perseguire non solo uno scopo mutualistico ma anche una o più specifiche finalità di beneficio comune. Per le comunità due obiettivi principali sono i benefici ambientali e sociali.
  • Società cooperativa di comunità (per ora disciplinato soltanto in alcune leggi regionali) – Le cooperative di comunità sono quelle organizzazioni che puntano a recuperare, riqualificare e sviluppare le risorse di un determinato luogo, con l’obiettivo di rilanciarne lo sviluppo socio-economico e di soddisfare anche indirettamente i bisogni e gli interessi di tutti i membri di quella comunità. Un elemento che contraddistingue le cooperative ordinarie con funzione sociale dalle cooperative di comunità è che nel primo caso la cooperativa dimostra “interesse verso” la comunità, nel secondo è “costituita dalla comunità”.
  • Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro – Le associazioni che non possiedono la personalità giuridica sono disciplinate dall’art. 36 c.c. e ss. La costituzione di un’associazione non riconosciuta non impone particolari obblighi formali, è difatti possibile ancora oggi elaborare l’atto costitutivo e lo statuto in mera forma verbale. L’atto costitutivo e lo statuto devono assumere anche in questo caso la forma scritta ed essere oggetto di registrazione presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate. La mancanza di personalità giuridica comporta per l’associazione non riconosciuta un’autonomia patrimoniale imperfetta e quindi una non completa divisione del patrimonio dell’ente da quello dei singoli associati. Il terzo, con il quale un associato abbia intrapreso un’attività di negoziazione, potrà rivalersi infatti per le obbligazioni nate sia sul patrimonio dell’associazione che su quello di coloro che hanno materialmente compiuto l’azione stessa.
  • L’associazione riconosciuta senza scopo di lucro – L’iter burocratico da seguire per costituire questo tipo di associazione è più complesso ed oneroso. La personalità giuridica dell’associazione riconosciuta le permette di godere di un’autonomia patrimoniale perfetta, per cui vi è la completa scissione del patrimonio dell’ente da quello dei singoli associati, che impone ai terzi di rivalersi unicamente sul patrimonio dell’organizzazione. Le associazioni devono essere costituite con atto pubblico e questo dovrà poi essere registrato presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate. La scelta tra le due categorie di associazioni deve essere ben contestualizzata sulla base delle norme che la legge impone per il compimento dell’oggetto sociale utilizzando l’uno o l’altro modello, analizzando quindi la dotazione di risorse umane ed economiche di cui si dispone e l’assetto organizzativo e gestionale che si intende implementare.
  • Fondazione di partecipazione (che garantisce il carattere aperto e partecipativo della comunità energetica) – La fondazione di partecipazione è un fenomeno ibrido nato dalla necessità di avere la gestione e il coordinamento tipici degli enti pubblici e l’efficienza del privato. Si tratta di una collaborazione tra enti pubblici e strutture private per fini di interesse pubblico. La fondazione è un ente morale senza scopo di lucro, i cui beni sono destinati al raggiungimento di uno scopo, costituente l’ideale della fondazione stessa. Essa ha organi di governo propri e i fondi e i beni a disposizione vengono utilizzati per lo scopo per il quale è stata costituita. Nel caso della comunità, i fondi potrebbero essere utilizzati per la realizzazione di impianti fotovoltaici o per l’acquisto di batterie di accumulo. La fondazione di partecipazione, invece, non è istituita da un unico soggetto, bensì si tratta della collaborazione di più enti che condividono gli stessi obiettivi. Questo tipo di fondazione persegue anch’esso un obiettivo senza scopo di lucro con alla base un patrimonio che va a coprire i costi, il cui ammontare viene fissato nell’atto costitutivo, ma in questo caso i fondatori partecipano attivamente alle decisioni e alla gestione della fondazione stessa.
  • Impresa sociale – Un ente privato che esercita in via stabile un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è regolamentata dal decreto legislativo 112/2017. È una qualifica giuridica che può essere ottenuta da società, associazioni, fondazioni. Può svolgere attività di impresa di interesse generale o fare inserimenti lavorativi. Può fare utili, ma vanno reinvestiti nell’organizzazione. Un’impresa sociale può svolgere solo le attività di interesse generale previste dalla legge; fra le altre, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Questa viene costituita con atto pubblico e questi atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa definendo l’oggetto sociale e l’assenza di finalità di lucro. Quindi possiamo dire che per una CER di grandi dimensioni, con investimenti importanti, la forma giuridica più adatta potrebbe essere quella della società cooperativa o dell’impresa sociale per avere la possibilità di riparto della responsabilità e di recupero Iva, mentre per quanto riguarda una CER di piccole dimensioni, e con bassi investimenti, la forma giuridica da scegliere potrebbe essere quella dell’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, con conseguenti vantaggi di natura fiscale.

Note

[1]Cfr. Pacioni L. Comunità energetiche: opportunità economica e di sostenibilità ambientale per le aziende, Tesi di Laurea Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia

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