Per il 2023-2024, quindi, il calendario di accensione del riscaldamento farà riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. L’ultima parola spetta comunque ai sindaci delle singole città, che possono eventualmente decidere di anticipare o posticipare l’accensione a seconda delle condizioni climatiche specifiche.
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Come è noto, in Italia ci sono sei zone climatiche (dalla A, la più calda, alla F, la più fredda) in cui sono stabilite per legge le date in cui si possono tenere accesi i termosifoni durante l’inverno, in base appunto alle caratteristiche climatiche della zona.
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Accensione riscaldamento: calendario 2023-2024
Il calendario di accensione dei termosifoni stabilito dal DPR 74/2013 è il seguente:
Fascia | Da [GG] | A [GG] | Ore giornaliere | Data inizio | Data fine |
A | 0 | 600 | 6 | 1 dicembre | 15 marzo |
B | 601 | 900 | 8 | 1 dicembre | 31 marzo |
C | 901 | 1400 | 10 | 15 novembre | 31 marzo |
D | 1401 | 2100 | 12 | 1 novembre | 15 aprile |
E | 2101 | 3000 | 14 | 15 ottobre | 15 aprile |
F | 3001 | +∞ | nessuna limitazione (tutto l’anno) |
tabella via wikipedia, a questa pagina
Per capire in che zona climatica si trova il proprio comune è possibile consultare questo documento che illustra la suddivisione in zone ad opera del Ministero della Transizione Ecologica attualmente in vigore (datato 2016, come aggiornamento progressivo rispetto al 1993).
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, comunque, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, potranno autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta (non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria).
Con temperature miti come quelle di quest’anno, numerosi comuni hanno invece deciso di posticipare: a Milano e Bologna (zona E), ad esempio, la data di accensione è stata spostata dal 15 al 22 ottobre.
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Valori massimi della temperatura ambiente
Lo stesso DPR stabilisce anche i valori massimi della temperatura ambiente. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve quindi superare:
- 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.
L’anno scorso, al fine di agevolare l’applicazione delle limitazioni del decreto Cingolani, ENEA aveva pubblicato un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento, che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini. Il documento, dal titolo Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas, è ancora utile nonostante il decreto sia superato, ed è disponibile qui.
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Immagine: iStock/Vlad Yushinov
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