Codice di prevenzione incendi, in vigore la revisione della RTO

Pubblicata in GU la riscrittura del Codice di prevenzione incendi che revisiona completamente la Regola Tecnica Orizzontale (RTO)

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Il nuovo decreto 18 ottobre 2019, in vigore dal 1° novembre, contiene modifiche e rivede la Regola tecnica orizzontale (RTO). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31 ottobre 2019 – Suppl. Ordinario n. 41, titola: “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”.

Ma in dettaglio cosa contiene questa riscrittura?

Codice di prevenzione incendi, cosa dice la revisione della RTO?

L’allegato 1 sostituisce integralmente l’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015. In pratica, con questa modifiche è stata modificata la sezione comune a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice stesso ma è stato, anche, aggiornato il capitolo dei “metodi”.

Nello specifico, il nuovo Decreto riscrive la progettazione e la realizzazione degli impianti antincendio delle 42 attività per le quai deve essere utilizzato, obbligatoriamente, il Decreto 3 agosto 2015.

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Modificato il capitolo delle definizioni con l’introduzione di nuovi lemmi tra cui:
– gestione della folla;
– crowd management;
– sovraffollamento localizzato;
– crowd crush.

Quali altre modifiche?

Riviste le norme per la progettazione delle vie d’esodo con la possibilità di avere i tornelli e i varchi automatici per il controllo degli accessi lungo le vie di esodo; generalizzato, poi, l’obbligo di prevedere almeno due vie d’esodo indipendenti.

Modificati infine i requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo e sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano la progettazione di scale e marciapiedi mobili d’esodo. Rivista anche la possibilità di non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne.

Riassumendo, l’allegato 1 del nuovo decreto contiene modifiche relative alle seguenti sezioni:
a) Sezione G – Generalità;
b) Sezione S – Strategia antincendio;
c) Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M – Metodi.

RTO regola tecnica orizzontale, ricordiamo di cosa si tratta

Con l’entrata in vigore del dm 3 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, si era introdotta per alcune attività antincendio la cosiddetta regola tecnica orizzontaleRTO.

A differenza delle regole verticali, valide per le singole attività normate, la regola tecnica orizzontale era stataapplicata a varie attività antincendio uniformando i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri progettuali e operativi.

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Nuovo Codice prevenzione incendi, rivista anche la RTV

Da non dimenticare che dal 20 ottobre 2019 è in vigore il nuovo Codice di prevenzione incendi con cui si è cercata la raccolta in un unico documento delle norme antincendio e l’eliminazione delle innumerevoli regole tecniche RTV, in favore di regole tecniche prestazionali più flessibili, e di conferire maggiori competenze al professionista antincendio. Quest’ultimo sarà formato per scegliere tra diverse alternative che garantiscono il rispetto normativo in materia di sicurezza antincendio.

Per avere tutte le informazioni necessarie, leggi questo approfondimento:

Nuovo Codice prevenzione incendi in vigore

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Redazione Tecnica

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