Certificato di regolare esecuzione: quando sostistuisce il collaudo?

Anche il certificato di regolare esecuzione è regolato e previsto dal d.lgs. 50/2016 ed è applicabile come atto sostitutivo del collaudo, ma solo in alcuni casi. Vediamoli.

Marco Agliata 05/07/18

Come stabilito dall’articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016: I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”. Anche il certificato di regolare esecuzione è regolato e previsto dallo stesso articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed è applicabile, soltanto in alcuni casi, come atto sostitutivo del collaudo.

Quando si può usare il certificato di regolare esecuzione

Nei casi in cui è consentito il certificato di regolare esecuzione non si applica quanto disposto dall’articolo 102, comma 7, lettera d) del d.lgs. 50/2016 che stabilisce la totale incompatibilità tra la nomina di collaudatore e l’incarico di direzione lavori in quanto tale certificato, per i lavori, è redatto e sottoscritto proprio dal direttore dei lavori.

Il secondo correttivo del d.lgs. 50/2016 ha introdotto nel codice il nuovo ambito entro il quale è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione prevedendo le seguenti fattispecie:

– per i contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per le forniture e servizi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione (rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento);

– per i contratti di lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, solo nei casi che saranno individuati dal decreto sul collaudo ancora da emanare, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Certificato di regolare esecuzione: quando sostistuisce il collaudo? agliata

Per conoscere i casi in cui, per i lavori di importo compreso tra 1.000.000 e la soglia di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 è possibile predisporre il certificato di regolare esecuzione, si dovrà attendere l’emanazione del decreto MIT sul collaudo che specificherà tali condizioni oltre a tutte le altre prescrizioni relative a tale fase delle attività e alla conseguente abrogazione degli articoli dal 215 al 238 del d.P.R. 207/2010 che al momento regolano la funzione del collaudo.

Leggi anche Direzione lavori: gestione della contabilità secondo il dM 49/2018

A cosa serve il certificato di regolare esecuzione?

Come nel caso del collaudo, le finalità del certificato di regolare esecuzione restano:
– verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto;
– rispondenza dei lavori eseguiti rispetto alla tempistica contrattuale;
– congruenza della contabilità con le liquidazioni effettuate;
– conformità delle lavorazioni eseguite con la normativa;
– esiti delle prove, verifiche e controlli di qualità dei materiali e delle lavorazioni.
– verifica della corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Per quanto riguarda i tempi di emissione, l’articolo 102, comma 3 del d.lgs. 50/2016, stabilisce che il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi e forniture. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa (articolo 15, comma 3 del d.M. 49/2018).

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