Sul cambio uso di un immobile storico compiuto con la realizzazione di opere edilizie, la terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 6873 del 14 febbraio 2017, stabilisce che nel caso il cambio di destinazione d’uso venga realizzato dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si tratti, in ogni caso, di un’ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita dall’art. 3, comma 1, lett. d) del T.U. Edilizia, in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente“. Di conseguenza l’intervento necessita del rilascio del permesso di costruire con il pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione.
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Il caso specifico riguardava i lavori effettuati per il Palazzo Tornabuoni di Firenze. I giudici hanno stabilito che tali lavori che hanno trasformato l’utilizzo di un immobile storico, seppur con piccole opere dotate di SCIA garantite da un professionista abilitato, devono essere classificati tra le categorie di lavori soggetti a permesso edilizio comunale.
La sentenza ha bloccato i lavori a Firenze, ma avrà ripercussioni anche in tutta Italia, dato che le leggi regionali e i piani regolatori generalmente ammettono gli interventi edilizi con cambi d’uso attraverso semplice SCIA. L’impatto della sentenza ricade in particolare sugli immobili vincolati in centro storico (zona “A”), sui quali la ristrutturazione è vincolata dalle soprintendenze: “gli interventi di restauro e risanamento conservativo richiedono sempre il permesso di costruire quando riguardano immobili ricadenti in zona omogenea A dei quali venga mutata la destinazione d’uso anche all’interno della medesima categoria funzionale”.
Cambio destinazione uso nella Manovrina
Un emendamento alla Manovrina finanziaria dell’aprile scorso tenta di rimediare ai problemi nati a Firenze a seguito della sentenza 6873 della Corte di Cassazione sul cambio destinazione uso: la modifica riguarda l’articolo 3 comma 1 lettera c) del Testo unico edilizia e ammette nel restauro e risanamento conservativo anche le modifiche di destinazione d’uso, purché siano compatibili con le caratteristiche dell’edificio e ammesse dal PRG. Continua a leggere l’articolo
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