Il calcolo dell’onorario ingegneri e architetti dopo il nuovo codice appalti

Gli elementi di regolazione delle tariffe sono: minimi inderogabili, nuove aliquote per i due livelli progettuali e parametri di calcolo. Vediamo quali sono i riferimenti normativi che regolano il calcolo delle parcelle in attesa del previsto decreto con le nuove tabelle degli onorari ingegneri e architetti

Marco Agliata 22/09/23
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In attesa del previsto decreto con le nuove tabelle degli onorari degli ingegneri e architetti adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal 1° luglio 2023, ovvero in sede di prima applicazione del d.lgs. 36/2023, il calcolo delle parcelle è regolato:

-dalla legge 21 aprile 2023, n. 49Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” entrata in vigore dal 20 maggio 2023 e finalizzata al riconoscimento dell’obbligatorietà dei minimi tariffari stabiliti, per i professionisti, dalla normativa vigente;

-dallAllegato I.13 al d.lgs. 36/2023 che prescrive le nuove aliquote per le attività afferenti alla progettazione (con il nuovo decreto sono ridotti a due i livelli progettuali per i quali sussiste una diversa ripartizione degli elaborati che ha reso necessaria la nuova definizione delle aliquote);

-dal d.M. 17 giugno 2016 che, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto sulle tariffe professionali, resta applicabile per le attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, incarichi di supporto al RUP.

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Ai fini della definizione dei nuovi parametri per il calcolo dei compensi della progettazione il nuovo riferimento per la codificazione delle attività è costituito dalla Tabella A riportata all’articolo 2 dell’allegato I.13 al d.lgs. 36/2023. Questo significa che sulla base delle nuove aliquote indicate nella tabella richiamata, si potrà procedere all’applicazione dei parametri previsti dal d.M. 17 giugno 2016.

In merito all’inderogabilità, sancita dalla legge 49/2023, dei minimi tariffari che dovranno essere applicati agli incarichi professionali si ricorda quanto prescritto dall’articolo 3 della stessa legge 49/2023 in merito alla nullità dei contratti o pattuizioni (stipulati con i soggetti di cui all’articolo 2 della legge citata) che non prevedano la piena applicazione di quanto disposto dalla norma indicata in termini di equo compenso proporzionato all’opera prestata (ovvero come definito dalla tariffa professionale).

Il calcolo dell'onorario ingegneri e architetti dopo il nuovo codice appalti Schema 1

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Le aliquote e i livelli progettuali

Nello specifico le aliquote riportate dall’allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 fanno riferimento all’elenco degli elaborati dei due livelli progettuali previsti dall’articolo 41 del d.lgs. 36/2023 e che prevedono le seguenti articolazioni:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 6, comma 7 dell’allegato I.7 al d.lgs. 36/2023)

a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, (di seguito «VIA»);
e) relazione di sostenibilità dell’opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell’opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
p) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
q) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

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Progetto esecutivo (art. 22, comma 4 dell’Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023)

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
n) piano particellare di esproprio aggiornato;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI del al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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