Le spese sostenute nel 2019 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), si possono detrarre con il Bonus Mobili solo se i lavori di recupero sono iniziati dal 2018 o nel 2019: se la ristrutturazione si è conclusa nel 2017 non si può. Lo dice l’Agenzia delle Entrate su FiscoOggi in base all’articolo 1, comma 67, della legge 145/2018.
Dal 2018 è poi necessario inviare all’Enea i dati energetici relativi a forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici: ci sono 90 giorni di tempo per ottemperare all’obbligo, tramite il sito ristrutturazioni2018.enea.it. Vengono richiesti i dati dell’immobile e la descrizione di edificio e poi la potenza elettrica assorbita (kW) e la classe energetica degli elettrodomestici.
Detrazione anche delle spese di trasporto
In base al paragrafo 3.4 della circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per i quali si usufruisce della detrazione del 50% bonus mobili, si possono considerare anche le spese di trasporto (e di montaggio) dei beni acquistati. I pagamentidevono essere effettuati con bonifico o carta di debito o credito, non si può pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Bonus mobili e pertinenze
Il bonus mobili spetta anche se l’intervento di ristrutturazione viene eseguito su una pertinenza. Si legge nella circolare 7/E del 27 aprile 2018 delle Entrate (pag. 262), “Il bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate”.
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