Ha suscitato un discreto dibattito questa settimana la circolare 2 marzo 2016 n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate all’interno della quale sono stati inseriti alcuni chiarimenti in materia di applicazione del Bonus Mobili 2016. Due gli elementi messi in evidenza nel testo della circolare.
1. Da una parte l’inserimento dell’intervento di sostituzione della caldaia tra quelli ammissibili al Bonus Ristrutturazione (Detrazione 50%) e di conseguenza tra gli interventi utili per poter fruire del Bonus Mobili e Arredi connesso (sempre detrazione 50%). Questo intervento deve pertanto essere considerato manutenzione straordinaria, poiché intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
2. Sull’altro versante ci si riferisce alla sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia (intervento molto pubblicizzato attraverso televendite su alcune tra le principali reti televisive private italiane): in tale circostanza le spese non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Nella circolare si chiarisce un altro importante (e spesso travisato) concetto: tale intervento non rientra neppure tra quelli agevolabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto, sebbene in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque, non assicura la completa agibilità (come previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236).
Leggi l’articolo Bonus Mobili 2016: l’agevolazione per le giovani coppie (spiegata) per capire come accedere alla nuova tipologia di bonus sugli arredi entrata in vigore quest’anno.
Bonus Mobili 2016: le domande dei lettori
A corollario di tali fondamentali chiarimenti, è necessario citare alcune tipologie di intervento edilizio a cui il Bonus Mobili può accedere solo in alcune circostanze.
Esemplificativo a tal riguardo è il caso del tetto: nel caso di una sostituzione delle singole tegole (che si configura come manutenzione ordinaria) non si aprono i cancelli del Bonus Mobili; in caso invece di rifacimento integrale del tetto (se eseguito in singole unità abitative) scatta il diritto ad accedere al Bonus Mobili.
Un quesito spesso posto dai lettori è quello relativo alla tinteggiatura: quando effettuata sulle pareti interne o sulla facciata esterna dell’edificio si configura come manutenzione ordinaria e non dà diritto al Bonus Mobili quando effettuata nelle singole unità abitative. Il Bonus scatta solo nel caso in cui la tinteggiatura venga eseguita su parti comuni condominiali: tuttavia può essere fruito soltanto sugli arredi destinati alle medesime parti comuni (mobili necessari, ad esempio, all’alloggio del portiere).
I dati sulla fruizione del Bonus Mobili da parte degli italiani
E risultano interessanti in tale direzione i dati forniti in questi giorni dall’Osservatorio Findomestic in merito all’utilizzo da parte dei cittadini del Bonus Mobili: il 36% di coloro che hanno ristrutturato un immobile ha usufruito del bonus mobili. Gli strumenti che hanno maggiormente contribuito a diffondere questo tipo di informazione sono stati i mezzi di comunicazione (54%); affiancati dai commercialisti (30%), dalla rete di familiari/amici (20%) e dal negozio in cui è stato effettuato l’acquisto (17%).
Il 37% di coloro i quali non hanno usufruito degli incentivi, pur avendo ristrutturato casa, non l’ha fatto perché non era a conoscenza del provvedimento mentre Il 25%, pur essendone a conoscenza, non ne ha usufruito perché l’importo su cui fare la detrazione era troppo basso. Il 13% invece non ne ha fruito perché la pratica si è rivelata troppo complessa e il 10% perché i tempi di detrazione sono troppo lunghi e diluiti.
In ultima istanza va segnalato che, avendo saputo della proroga del Bonus Mobili al 31 dicembre 2016, il 27% del totale campione pensa di usufruirne entro la fine dell’anno (una percentuale che sale al 35% tra chi ha ristrutturato casa negli ultimi 3 anni e mezzo).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento