Bonus Edilizi e disabilità 2024: riepilogo delle agevolazioni disponibili

A quali bonus edilizi possono accedere le persone con disabilità per gli interventi di superamento di barriere architettoniche? La Legge 104 prevede agevolazioni aggiuntive? Un riepilogo, alla luce delle ultime novità, e un chiarimento sull’aliquota Iva applicabile

Lisa De Simone 28/05/24
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Bonus al 75% fino al 31 dicembre 2025, ma con sconto in fattura o cessione del credito solo per gli interventi con CILA, lavori avviati o acconti pagati entro il 29 marzo 2024. Per i nuovi interventi è possibile avere solo la detrazione dall’IRPEF, che sale da cinque a dieci rate. Ristretto di molto il perimetro dell’agevolazione, ammessa ora solo per l’installazione di rampe, ascensori e montascale, e non più anche per infissi e rifacimento dei servizi.

Per questi ultimi interventi, a patto che sia possibile attestare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, è però ancora possibile avere la detrazione del 50% di qui a fine anno. Dal 2025 si scende al 36% (e dal 2028 al 30%). Questo il quadro delle agevolazioni edilizie per i disabili dopo la conversione in legge del decreto Superbonus (dl 39/2024).

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Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, profondamente rivista dopo la conversione in legge del decreto n. 39/2024.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.L’opera contiene infine 35 casi risolti e i modelli per l’Asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti dell’intervento agevolato.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.  

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Le agevolazioni di base per le barriere architettoniche

La detrazione per eliminare le barriere architettoniche è prevista nell’ambito delle detrazioni per ristrutturazione, in vigore dal gennaio 1998 e ora regolate dall’art. 16-bis del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 1, alla lettera e), riconosce infatti la detrazione IRPEF agli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Oltre agli ascensori, espressamente indicati,  fin da subito  è stato chiarito dall’amministrazione finanziaria che rientrano nella detrazione anche altre “diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici,)…”  purché realizzati nel rispetto della normativa di settore (Circolare 24.02.1998 n. 57).

Bonus edilizi e Legge 104

Anche se la legge fa rifermento alle persone portatrici di handicap, anche in questo caso è stato da tempo chiarito che tutti i contribuenti possono usufruire dell’agevolazione, e non sono previste condizioni di miglior favore per i soggetti con disabilità accertata ai sensi della Legge 104. Come precisato, infatti “la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori, “a patto che presentino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 ” (Circolare 06.02.2001, n. 13/E). 

Quando invece l’intervento non rispetta i requisiti la spesa è detraibile solo se rientra nell’ambito della manutenzione straordinaria. Un principio questo che vale anche se il committente è un disabile.

L’IVA sugli interventi a norma

Il rispetto delle prescrizioni tecniche del D.M. 236/1989 è determinante sia ai fini della possibilità di avere la detrazione sia per quel che riguarda l’aliquota IVA applicabile sull’intero importo della fattura. Per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” si applica  infatti l’aliquota del 4% secondo quanto  stabilito dalla Tabella A, Parte II, punto 41-ter allegata al DPR n. 633/1972.

Ai contratti di appalto sono equiparati quelli di fornitura e posta in opera. L’IVA ridotta è riconosciuta a prescindere dalla certificazione di disabilità, in quanto a far testo sono le caratteristiche oggettive dell’intervento e non quelle soggettive del committente, legate cioè alle sue condizioni di salute. Per avere l’IVA ridotta la fattura deve riportare i riferimenti al D.M. 236/1989, senza quindi la necessità di allegare alcun tipo di documentazione relativa alla disabilità.

Bonus 75% in dieci anni su meno interventi

In alternativa alla detrazione prevista dal TUIR, è in vigore fino al 31 dicembre 2025 il Bonus Barriere Architettoniche 75%, ma in versione ridotta. Rispetto allo scorso anno, infatti, sono escluse le spese per infissi, pavimenti, servizi igienici, e gli interventi di automazione degli impianti. Il bonus barriere resta per i soli interventi relativi a scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici.

Confermati i tetti di spesa, che sono pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari e gli appartamenti in condominio;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da due a otto unità;
  • 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli altri.

Il bonus non si può cumulare con la detrazione del 50% sullo stesso intervento.

Tutte le detrazioni a 10 anni e stop alla cessione delle rate residue

Con le norme introdotte dalla legge di conversione del decreto 39/2024 anche con il bonus al 75% la detrazione ha la durata di 10 anni. Sconto e cessione sono stanti cancellati per i futuri lavori e restano solo per chi ha presentalo la CILA o avviato i lavori prima del 30 marzo, oppure ha pagato un acconto con bonifico parlante. Con il decreto infine, è stata anche bloccata la possibilità di cedere le rate residue della detrazione fruita in passato.

Per chiudere ricordiamo che queste detrazioni non sono fruibili contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.

Lisa De Simone

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