Addio al bonus al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, definitivamente tramontato al 31 dicembre 2025. Per gli interventi destinati ad agevolare la mobilità all’interno degli appartamenti per quest’anno c’è solo la possibilità di usufruire del bonus al 50% per la prima casa o al 36% per gli altri appartamenti. I lavori rientrano infatti nell’ambito della detrazione per ristrutturazione, e non è necessario che ci siano disabili in casa per poterne usufruire.
Ecco il quadro completo e le regole da seguire.
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Indice
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Le agevolazioni di base per le barriere architettoniche
La detrazione per eliminare le barriere architettoniche è prevista nell’ambito delle detrazioni per ristrutturazione, in vigore dal gennaio 1998 e ora regolate dall’art. 16-bis del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 1, alla lettera e), riconosce infatti la detrazione IRPEF agli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Oltre agli ascensori, espressamente indicati, fin da subito è stato chiarito dall’amministrazione finanziaria che rientrano nella detrazione anche altre “diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici,)…” purché realizzati nel rispetto della normativa di settore (Circolare 24.02.1998 n. 57).
Bonus edilizi e Legge 104
Anche se la legge fa rifermento alle persone portatrici di handicap, anche in questo caso è stato da tempo chiarito che tutti i contribuenti possono usufruire dell’agevolazione, e non sono previste condizioni di miglior favore per i soggetti con disabilità accertata ai sensi della Legge 104. Come precisato, infatti “la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori, “a patto che presentino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 ” (Circolare 06.02.2001, n. 13/E).
Quando invece l’intervento non rispetta i requisiti la spesa è detraibile solo se rientra nell’ambito della manutenzione straordinaria. Un principio questo che vale anche se il committente è un disabile.
L’IVA sugli interventi a norma
Il rispetto delle prescrizioni tecniche del D.M. 236/1989 è determinante sia ai fini della possibilità di avere la detrazione sia per quel che riguarda l’aliquota IVA applicabile sull’intero importo della fattura. Per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” si applica infatti l’aliquota del 4% secondo quanto stabilito dalla Tabella A, Parte II, punto 41-ter allegata al DPR n. 633/1972.
Ai contratti di appalto sono equiparati quelli di fornitura e posa in opera. L’IVA ridotta è riconosciuta a prescindere dalla certificazione di disabilità, in quanto a far testo sono le caratteristiche oggettive dell’intervento e non quelle soggettive del committente, legate cioè alle sue condizioni di salute. Per avere l’IVA ridotta la fattura deve riportare i riferimenti al D.M. 236/1989, senza quindi la necessità di allegare alcun tipo di documentazione relativa alla disabilità.
Bonus 75% per le spese del 2025 e i lavori non terminati
Chi ha effettuato lavori che rientrano nell’agevolazione al 75% ha la possibilità di portare in detrazione con questa aliquota tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Per quelle destinate al completamento dei lavori si applicherà invece l’aliquota ridotta (50%), in quanto per le detrazioni vale il principio di cassa, per cui le spese sostenute in corso d’anno si detraggono con l’aliquota in vigore per l’anno in questione.
Cumulabilità detrazioni
Per chiudere ricordiamo che la detrazione del 50% o del 36% non può essere usufruita contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.
È invece possibile avere il 19% sull’eventuale quota di spesa non ammessa alla detrazione per ristrutturazione in caso di superamento del plafond annuale ammesso all’agevolazione.
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