In tema di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di irrogazione delle sanzioni in caso di illeciti e abusi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico la legge statale prevale sulle norme regionali, anche quelle a statuto speciale.
A ribadirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2013, nella quale i giudici della Consulta hanno dichiarato incostituzionali le norme riguardanti la tutela dei beni paesaggistici emanate dalla Valle d’Aosta che entravano in contrasto con le competenze legislative statali inserite nel d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Nella premessa, la Corte Costituzionale ha ricordato che le recenti modifiche apportate alla legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), si porrebbero in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione.
Nello specifico, la Consulta ha ribadito che il legislatore statale, con l’emanazione di norme qualificabili come riforme economico-sociali, può vincolare anche la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale.
Nello specifico, le norme regionali sanzionate dalla Corte delle leggi “si porrebbero in contrasto con l’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e verrebbero di fatto a restringere l’ambito della tutela prevista dal legislatore statale in tale materia, risultando così lesivi degli standard minimi di tutela del paesaggio (necessariamente eguali su tutto il territorio nazionale), i quali, in quanto riconducibili alle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, debbono essere rispettati anche dalle Regioni a statuto speciale”.
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