Può l’assemblea negare ad un condomino l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto?

La risposta è no. Il Tribunale di Milano ha ritenuto illegittima la delibera dell’assemblea che aveva negato l’autorizzazione ad un condomino di installare sul tetto di otto pannelli fotovoltaici ad uso personale, ecco i motivi

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A proposito della possibilità di installare sul lastrico solare pannelli fotovoltaici a favore del singolo condomino, merita di essere ricordato che il Tribunale di Milano ha ritenuto illegittima la delibera dell’assemblea che aveva negato l’autorizzazione ad un condomino di installare sul tetto di otto pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso personale, non prevedendo il testo dell’articolo 1122-bis c.c. una simile possibilità a favore dell’assemblea.

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Analizziamo la questione nel presente articolo estratto dall’e-book L’installazione sul lastrico condominiale di antenne di telefonia mobile e pannelli solari: quando sì e quando no di Giuseppe Bordolli.

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Cosa può fare l’assemblea in questi casi

Nella fattispecie esaminata è risultato che il condomino aveva informato l’amministratore dell’intenzione di installare gli otto pannelli solari sul tetto, allegando a corredo della richiesta uno schema attestante l’ubicazione della posa e l’indicazione della forma dei pannelli oggetto di intervento: verificata tale circostanza, l’assemblea non avrebbe potuto negare l’intervento ma, se del caso:

  • individuare ed imporre modalità alternative di esecuzione,
  • prescrivere adeguate cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, ovvero, a richiesta,
  • ripartire l’uso del lastrico solare salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio od eventuali utilizzo in atto

salvo, in ogni caso, potere subordinare l’esecuzione dei lavori oggetto della richiesta del condomino alla prestazione di una garanzia per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

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Nessuna lesione al decoro e nessun impedimento agli altri condomini

Nel caso in esame non è stata fornita prova del fatto che la posa degli otto pannelli solari ad opera del condomino attore avesse comportato lesione al decoro architettonico dell’edificio e/o compromissione della stabilità e della sicurezza del fabbricato e/o alcun pregiudizio agli altri condomini; del resto l’installazione dei predetti pannelli solari non ha determinato alcuna alterazione della destinazione della cosa comune su cui sono stati posati posto che il tetto condominiale interessato dai lavori ha continuato a svolgere la naturale funzione di copertura dello stabile; l’intervento oggetto di diniego di autorizzazione assembleare quindi ha rispettato invece tutti i parametri previsti dall’articolo 5 del regolamento di condominio e dagli articoli 1102, 1120 e 1121-bis del codice civile.

Il predetto intervento non ha violato inoltre l’ulteriore requisito del non impedimento agli altri condomini di utilizzare parimenti il tetto dell’edificio secondo il rispettivo diritto, atteso che per la nozione di uso della cosa comune indicata dall’articolo 1102 c.c. deve intendersi l’uso che in concreto ciascun condomino può fare della cosa comune e non l’uso ritraibile in astratto al pari degli altri condomini: nel presente caso il condomino interessato era il titolare della proprietà dell’ultimo piano dello stabile condominiale, con maggiori possibilità rispetto agli altri di utilizzare la copertura al fine della posa dei pannelli per la produzione di energia elettrica ad uso personale, e ciò impregiudicato l’uso potenziale del tetto che avrebbero potuto fare i rimanenti condomini e che non può intendersi quale uso necessariamente identico e contemporaneo (Tribunale Milano 7 ottobre 2014).

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