La sentenza della Cassazione del 17 luglio 2019, n. 31322, ribadisce quello che la sentenza del 3 dicembre 2018 del Tribunale di Palermo aveva già dichiarato, vale a dire che, se da un lato è vero che non si deve procedere nei confronti dell’imputato nel caso in cui i reati di abuso edilizio che gli vengono contestati siano prescritti, dall’altro bisogna comunque ordinare la demolizione delle opere abusive. Perchè?
Abuso edilizio, tra Testo unico dell’edilizia e sentenze
Edilizia e Territorio, il 30 luglio, scriveva: “I giudici della corte suprema di Cassazione, a seguito della rappresentazione della questione da parte del ricorrente, escludono che, nel caso in cui venga pronunciata la prescrizione del reato edilizio si possa dare corso all’esecuzione del provvedimento di demolizione del manufatto abusivo.
Infatti il provvedimento di demolizione di un immobile costituisce una sanzione vera e propria, e come tale non può che conseguire ad un accertamento definitivo della responsabilità. Sarebbe infatti anticostituzionale applicare una sanzione di carattere penale in assenza di un accertamento definitivo della responsabilità.
Nel solo caso in cui si giunga ad una sentenza definitiva di condanna potrà essere disposta la demolizione del manufatto abusivo”.
Questo perchè l’articolo 31 (comma 9) del Testo unico dell’edilizia considera l’ordine di demolizione come una conseguenza della sentenza di condanna. Quindi, senza la condanna, non è possibile ordinare la demolizione. L’articolo 31 dice: “Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.
Allora da dove viene la decisione delle sentenza 31322?
La natura amministrativa della demolizione
La decisione della sentenza 31322 è coerente con la riconosciuta natura giuridica di sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale. Infatti, da tempo i Supremi Giudici penali hanno ritenuto che l’ordine di demolizione richiesto con la sentenza di condanna non abbia natura intrinsecamente penale ma amministrativa, riconoscendo così la diversa natura delle sanzioni contemplate dal Testo unico edilizia (vedi Cassazione n. 41475/2016).
L’ordine di demolizione, disposto dall’Autorità amministrativa, dal Giudice amministrativo o dal Giudice penale, conserva sempre la stessa funzione, vale a dire di ripristinare l’assetto d’origine del territorio alterato dall’intervento abusivo. Quindi è una sanzione amministrativa ripristinatoria del bene giuridico leso.
Abuso edilizio: imprescrittibile dal punto di vista amministrativo
La Giustizia Amministrativa ha da sempre ritenuto che l’abuso edilizio sia imprescrittibile dal punto di vista amministrativo e, quindi, nel caso di suo accertamento, la P.A. è obbligata a disporre la demolizione, se rientra nei casi riportati negli articoli 27, 30, 31, 33, comma 1, e 34, comma 1, del Testo unico edilizia (vedi Consiglio di Stato 17/10/2017, n. 9).
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