Sparisce, quindi, l’obbligo di applicare il meccanismo dello Split payment, in base al quale l’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi è versata direttamente all’Erario dagli acquirenti, scindendo appunto il pagamento dell’imponibile (effettuato in favore del fornitore) da quello dell’imposta (effettuato direttamente in favore dell’Erario).
Si tratta di un sistema che ha creato non pochi problemi di liquidità ai professionisti, già costretti a subire la ritenuta d’acconto del 20%. Aggiungere a questo anche la mancata applicazione dell’IVA di fatto comporta una riduzione consistente del compenso. Poter almeno gestire l’IVA riporta la situazione in una condizione di normalità.
La fine dello Split Payment per i professionisti
L’obbligo di Split payment ad ampio raggio, professionisti compresi, è comunque durato poco. Era stata infatti la manovra correttiva dell’aprile 2017, il decreto 50/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, ad aver previsto l’estensione del meccanismo in vigore per le imprese anche ai professionisti, oltre ad allargare la platea dei soggetti pubblici.
In base al decreto, infatti, rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni:
– enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
– le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
– le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
– le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment;
– le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment;
– le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva.
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Di fatto un perimetro così ampio da rendere difficile non incappare nelle maglie del sistema. Ora, invece, si torna al passato grazie all’articolo 11 del Decreto Dignità che cancella i professionisti dall’elenco dei fornitori tenuti ad applicare il sistema.
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