Le Casse edili si qualificano come istituti paritetici nati dalla contrattazione collettiva del settore edile. Le imprese industriali, artigiane e cooperative dell’edilizia e affini che hanno alle proprie dipendenze operai e apprendisti operai sono obbligate all’iscrizione presso la Cassa edile competente in funzione del luogo di svolgimento della prestazione.
L’obbligo di iscrizione alla Cassa deriva dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore edile. Sono pertanto escluse le realtà (ad esempio del settore metalmeccanico) che operano in cantiere ma senza applicare uno dei CCNL dell’edilizia. Sono altresì escluse le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nell’edilizia ovvero che ne applicano i relativi contratti collettivi, non occupano operai da denunciare alla Cassa edile ma esclusivamente personale tecnico – amministrativo.
Una volta iscrittosi il datore di lavoro è tenuto a versare all’organismo territorialmente competente (nella cui circoscrizione insiste il cantiere) i contributi a finanziamento delle prestazioni di natura retributiva, assistenziale, previdenziale, formativa e dispositivi di sicurezza sul lavoro.
La contribuzione dovuta alla Cassa edile è rappresentata, tra le altre cose, dagli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia (tredicesima).
A seguito degli accantonamenti alla Cassa edile, quest’ultima provvede a liquidare la gratifica natalizia direttamente agli operai beneficiari.
Discorso diverso invece per la tredicesima riservata agli impiegati. In tal caso l’erogazione avviene ad opera del datore di lavoro, direttamente in busta paga, al pari degli altri elementi retributivi.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
L’accantonamento alla Cassa edile per gratifica natalizia
Il trattamento economico spettante agli operai per la gratifica natalizia (tredicesima) è assolto dall’impresa a mezzo versamento alla Cassa edile di una percentuale della retribuzione, al netto delle ritenute di legge.
Per definire l’importo da accantonare è necessario:
- riconoscere mensilmente al lavoratore una maggiorazione pari al 18,5% della retribuzione, di cui il 10% per gratifica natalizia e l’8,5% per ferie;
- effettuare le ritenute contributive e fiscali su tutte le somme imponibili (compresa la maggiorazione in parola soggetta interamente a contribuzione previdenziale e assistenziale oltre che a imposizione fiscale sulla base dell’importo in parola al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente);
- provvedere a trattenere dall’importo netto spettante al lavoratore un ammontare pari al 14,20% della stessa base retributiva lorda su cui è stata determinata la maggiorazione del 18,5% (la somma trattenuta e accantonata al dipendente dev’essere versata alla Cassa edile).
Da notare che la maggiorazione retributiva dev’essere calcolata sui compensi riferiti a:
- tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestato;
- festività nazionali ed infrasettimanali (eccezion fatta per il 4 novembre).
La maggiorazione e l’accantonamento devono peraltro essere effettuati anche durante le assenze per malattia, infortunio e malattia professionale, nei limiti dei periodi conservazione del posto.
Il pagamento della gratifica natalizia
Il pagamento delle somme accantonate a titolo di gratifica natalizia avviene da parte delle singole Casse edili, direttamente ai lavoratori interessati, nel mese di dicembre.
Le date esatte di liquidazione e le modalità di versamento ai beneficiari variano in funzione dell’organismo territorialmente competente, in base ai singoli accordi locali.
La Cassa edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia a seguito del versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa degli accantonamenti come sopra calcolati. L’erogazione delle spettanze è effettuata d’ufficio (senza necessità di specifica richiesta scritta da parte del lavoratore interessato) dopo che la Cassa competente ha verificato il versamento, ad opera dell’impresa, delle somme dovute.
La tredicesima per gli impiegati
La tredicesima mensilità per gli impiegati dell’edilizia, al contrario di operai e apprendisti operai, è riconosciuta direttamente dal datore di lavoro a mezzo riconoscimento di uno specifico importo in busta paga, anch’esso soggetto a: trattenute conto dipendente per contributi previdenziali – assistenziali; contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda; trattenute per ritenute fiscali a titolo di IRPEF e addizionali regionali / comunali; al pari delle altre voci retributive.
Ecco di seguito descritte in tabella le previsioni in materia dei CCNL Edilizia artigianato / cooperative e industria:
- trattenute conto dipendente per contributi previdenziali – assistenziali;
- contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda;
- trattenute per ritenute fiscali a titolo di IRPEF e addizionali regionali / comunali;
al pari delle altre voci retributive.
A tal proposito i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro si preoccupano di definire:
- il periodo di maturazione della somma;
- la scadenza di pagamento;
- l’importo.
Ecco di seguito descritte in tabella le previsioni in materia dei CCNL Edilizia artigianato / cooperative e industria:
CCNL | Corresponsione | Importo | Maturazione |
Edilizia – artigianato (*) | Entro il 20 dicembre | Pari ad una mensilità della retribuzione globale | Per dodicesimi |
Edilizia – cooperative (*) | |||
Edilizia – industria (*) | |||
Edilizia pmi – Confapi (*) | |||
Edilizia pmi – Confimi (*) | |||
(*) Nel caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno devono essere riconosciuti tanti dodicesimi dell’ammontare intero della tredicesima quanti sono stati i mesi di servizio prestato presso l’impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni equivale, per il calcolo della tredicesima, come mese per intero |
In base al criterio del riproporzionamento appena descritto, l’impiegato assunto il 1° maggio 2024 ha diritto non ha ad una mensilità intera della retribuzione globale bensì a tanti dodicesimi della stessa, in base alla seguente formula:
(Retribuzione globale del mese di erogazione della tredicesima / 12) * 8 corrispondenti ai mesi in forza in azienda nell’anno corrente = importo lordo a titolo di tredicesima da corrispondere entro il 20 dicembre 2024
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