Dopo l’inserimento dell’equo compenso nel decreto fiscale per tutte le professioni e non solo per gli avvocati, arriva lo stesso un caso Catanzaro 2: il comune di Solarino (Siracusa) ha pubblicato due bandi con base d’asta 1 euro per la progettazione. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4614, precedente al caso Catanzaro, ha fatto scuola, come ha anche osservato Inarsind.
Equo compenso: ancora svalutata la progettazione
A Solarino, quindi, sono stati pubblicati due bandi di gara per la progettazione e DL dei Lavori di efficientamento energetico di due scuole in cui l’importo per la progettazione viene quantificato pari a 1 euro, senza preoccuparsi del DM 17 giugno 2016. È stato considerato legittimo quanto stabilito dalla sentenza del C.d.S. 4614 del 3 ottobre 2017, e quindi l’affidamento dell’incarico al prezzo simbolico di 1 euro. Il presupposto? Sempre quello: il ritorno economico non è per forza legato a un introito finanziario ma può essere legato ad altre utilità, come il ritorno di immagine o l’implementazione del curriculum.
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Il bando da un euro, lo ricordiamo, è inconciliabile con l’art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) che espressamente qualifica come oneroso il contratto di appalto pubblico. La gratuità stessa, inoltre, non è idonea a garantire la qualità dell’offerta e a consentire una sua effettiva valutazione.
La sentenza del CdS sembra aver ormai sdoganato il concetto della legittimità del lavoro gratuito e la possibilità di considerare i liberi professionisti lavoratori di serie B, non degni di essere remunerati nel modo giusto a fronte di una serie infinita di costi obbligatori da sostenere per formazione, previdenza, assicurazione, POS, fatturazione elettronica.
Inarsind sul caso Solarino
“È inaccettabile – commenta Inarsind – che si possa continuare a operare in spregio alla normativa vigente, il comportamento tenuto dalla stazione appaltante in oggetto dimostra che il Codice degli Appalti, che avrebbe dovuto garantire l’impossibilità di un Catanzaro 2, non ha alcun valore e può essere bypassato in funzione della Sentenza 4614 che diventa faro nella notte per le Amministrazioni che necessitino di affidare incarichi in mancanza di fondi o che semplicemente vogliano mettere in atto un risparmio per le proprie casse, da utilizzare a piacimento, peraltro nel caso specifico senza alcun riferimento a un eventuale contratto di sponsorizzazione di cui all’art.19 del Codice”.
E continua Inarsind: “Si genera così una realtà completamente distorta in cui la definizione di cosa potrà essere appaltato secondo i criteri del D. Lgs. 50/2016 e cosa possa sottostare ai concetti espressi nella Sentenza 4614 sarà lasciata alla libertà delle stazioni appaltanti, una situazione inaccettabile su cui va fatta immediata chiarezza”.
Il coordinamento regionale di Inarsind Sicilia ha inviato la segnalazione all’Anac e chiesto il ritiro della procedura alla stazione appaltante.
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