Autorizzazione paesaggistica e sanatoria edilizia: che rapporto c’è?

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La sanatoria delle opere edilizie realizzate abusivamente su aree sottoposte al regime vincolistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comporta l’applicazione delle relative sanzioni e l’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento realizzato con le norme di riferimento

Attualmente l’art. 146, comma 4, l’art. 159, comma 5, e l’art. 167, comma 4 e 5, del citato d.lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) non consentono la sanatoria edilizia di interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, ammettendo il rilascio di un provvedimento di compatibilità soltanto nel caso di abusi minori (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472; Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2806).

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Autorizzazione paesaggistica semplificata approvata dal Consiglio di Stato

 

Autorizzazione paesaggistica postuma: i 3 casi in cui è possibile

L’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha vietato, salvo casi eccezionali, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, stabilendo che al di fuori dei limitati casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Infatti, l’accertamento della compatibilità paesaggistica è consentito solo nei seguenti casi:

  • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  • per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La normativa applicabile all’istanza del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in sanatoria o meno, deve essere quella del momento in cui l’autorizzazione viene rilasciata e non quella vigente al momento della domanda. Ciò in conformità al noto principio del tempus regit actum che disciplina la successione di norme nel tempo nell’ambito del procedimento amministrativo, sancendo il principio secondo cui ogni atto deve essere adottato in base alla disciplina vigente al momento della sua adozione.

Tale principio generale è applicabile anche in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6878; Consiglio di Stato Sez. V, 3 luglio 2012, n. 3886).

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Mario Di Nicola

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