“La legge non ammette ignoranza”. E, aggiungiamo noi, quando si sbaglia chiede il conto, sotto forma di sanzioni pecuniarie salate e, nel caso di lavori, anche con l’obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi.
Una domanda sorge spontanea: “Nel caso di interventi edilizi senza autorizzazioni, si rischia qualcosa?”. Ci si attenderebbe una risposta negativa, ma purtroppo non sempre e così semplice definire la questione.
“Lavori edilizi come le tinteggiature, le opere di riparazione o di sostituzione delle finiture delle strutture”, ci spiega Mario Petrulli, che con Antonella Mafrica ha appena terminato l’ebook con la guida agli interventi edilizi che non richiedono permessi , “rientrano nel novero della cosiddetta manutenzione ordinaria (art. 6, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001) e, quindi, non comportano obblighi di rilascio preventivo di titoli abilitativi particolari”.
Però … C’è sempre un però, naturalmente. “Anche attività di questo tipo”, continua Petrulli, “devono in ogni caso rispettare le norme regolamentari locali in materia di edilizia-urbanistica”. Del resto, fa notare l’autore del libro uscito nella collana degli Ebook di Ediltecnico, è lo stesso incipit dell’articolo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria del testo unico sull’edilizia a chiarirlo.
Si legge infatti nel testo di legge che sono “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Insomma, suggeriscono gli autori dell’ebook sull’attività edilizia libera , è sempre bene una preventiva e rapida verifica dei regolamenti comunali per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese, che possono tramutarsi in multe o in lavori di rimessione in pristino (e quindi extra costi per tornare alla situazione di partenza).
E cosa accade se l’intervento non rispetta, ad esempio, le N.T.A del Regolamento edilizio locale?
Ce lo spiega il TAR Toscana, sez. III, nella sentenza 15 marzo 2016, n. 461, nella quale i giudici hanno ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione e ripristino con cui era stato sanzionato l’utilizzo di un colore diverso da quelli previsti dal regolamento edilizio del Comune nella colorazione delle facciate di un fabbricato (in concreto, l’interessato aveva utilizzato i colori fucsia e arancio acceso aragosta mentre le N.T.A. consentivano, per la tutela del decoro rurale, solo “tinteggiature di colore bianco o similare dovendosi privilegiare le tonalità delle terre o comunque intonate con l’ambiente rurale”).
Non possiamo che terminare questo intervento con l’invito, ai lettori interessati, a consultare l’ebook sui lavori edilizi che non richiedono permessi e autorizzazioni : una guida agile e veloce, ricca di esempi e riferimenti giurisprudenziali, aggiornata alla norme statali e regionali in materia.
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