Sono numerosi i casi di abusi edilizi in zona agricola, nelle diverse zone omogenee del territorio. Molti dei quali, sulla base della consistenza e della tipologia di abuso, possono essere sanati in attuazione delle norme sui reati edilizi, con l’applicazione delle relative sanzioni amministrative e pecuniarie.
Ci sono però delle tipologie di abuso non compatibili con le misure sanzionatorie previste dalla vigente legislazione e, pertanto, non si possono regolarizzare. Ma cosa accade quando l’opera abusiva non è suscettibile di sanatoria?
L’amministrazione competente per territorio emette il provvedimento di contestazione delle opere eseguite in difformità o in assenza di specifico titolo abilitativo edilizio, formulato sulla base dell’accertamento tecnico di vigilanza. A tale provvedimento segue la demolizione delle opere in contestazione, da parte del titolare degli abusi e, in caso di inerzia, provvede l’amministrazione procedente, nei modi e nelle forme previste dalle norme di riferimento, e a spese del responsabile degli abusi perpetrati.
La giurisprudenza afferma che i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 giugno 2014, n. 2842).
Inoltre, non vi è dubbio sull’assenza della natura pertinenziale, ai fini edilizi, quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio essendo ravvisabile la natura pertinenziale solo quando si tratti: a) di opere che non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di opere che comportino un nuovo e modesto volume tecnico, confermandosi con ciò, in definitiva, che devono essere tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall’interessato. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 406).
Nella fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato, il terreno su cui sono stati realizzati gli interventi ha natura agricola e consistono in:
– ampliamento del fabbricato condonato esistente modificato mediante realizzazione di una veranda chiusa con vetri, utilizzata quale ufficio;
– prefabbricato in pannelli di alluminio coibentati dotato di porta e finestra in alluminio e vetro ad uso spogliatoio e ricreativo, appoggiato su traversine in cemento;
– buca in calcestruzzo per la riparazione dei mezzi di trasporto, avente profondità di circa 1,5 metri;
– servizio igienico prefabbricato ancorato al suolo;
– sei strutture tipo box, in lamiera e legno, appoggiati su una platea in calcestruzzo;
– tre porticati adiacenti alle baracche, appoggiati o ancorati a platea in calcestruzzo;
– tre container in lamiera, usati come deposito e appoggiati anch’essi ad una platea in calcestruzzo;
– serbatoio del gasolio, coperto da una tettoia appoggiata su un basamento in cemento;
– pavimentazione in ghiaia rullata e cemento di vasta parte del compendio.
È sufficiente la descrizione delle opere cui sono stati attribuiti gli abusi edilizi in zona agricola per comprendere come si tratti di interventi che non possono definirsi né precari né pertinenziali, con conseguente necessità del permesso di costruire per la loro realizzazione. (Consiglio di Stato, Sez. VI, del 4 settembre 2015, n. 4124).
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