Distanze in edilizia VS barriere architettoniche, annosa questione. Come risolverla?

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Nei rapporti di vicinato, il tema del rispetto delle distanze in edilizia, oltre a essere sempre particolarmente sentito, è oggetto di decisioni non sempre semplici quando, in particolare, entrano in gioco le barriere architettoniche e dunque il diritto del disabile a una vita meno disagiata, in contrapposizione al rispetto delle distanze suddette.

La recente sent. n. 726 del 22 settembre 2014 del TAR Lazio, sez. Latina, offre l’occasione per ricordare alcuni aspetti importanti in materia, quale utile guida per la soluzione di casi similari che possono presentarsi all’attenzione dell’Ufficio Tecnico comunale.

Nel caso specifico, i giudici sono stati chiamati a decidere sulla legittimità di un parere negativo (ritenuto errato dai giudici) della commissione edilizia circa l’installazione di un ascensore esterno al servizio di un disabile abitante in un condominio, per mancato rispetto del regime delle distanze previste dal regolamento comunale e dal d.m. n. 1444/1968.

Giova premettere un veloce riepilogo normativo.

L’art. 79 [1] del TUE [2], nel disciplinare le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche, dispone:
– al comma 1, che tali opere possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati;
– al comma 2, che è fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c. nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Il richiamato art. 873 c.c., nel disciplinare le distanze tra le costruzioni, stabilisce che le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, potendo peraltro nei regolamenti locali essere dettata una distanza maggiore; l’art. 907 c.c., infine, stabilisce la medesima distanza di mt. 3 in relazione alla distanza delle costruzioni dalle vedute.

Secondo la giurisprudenza [3], le previsioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – dettate in generale dalla l. n. 13/1989, poi trasfusa nel d.P.R. n. 380/2001, ed articolate in dettaglio nel d.m. 14 giugno 1989, n. 236 – hanno elevato il livello di tutela dei soggetti portatori di minorazioni fisiche, oramai reputato interesse primario della collettività, da soddisfare con interventi tesi a rimuovere situazioni preclusive dello sviluppo della persona e dello svolgimento di una normale vita di relazione.

Peraltro, la giurisprudenza ha precisato che il sistema di tutela delle persone disabili è applicabile, nel concreto, compatibilmente con altri interessi pubblici, i quali non possono essere pretermessi, ma devono essere bilanciati con quello, superiore, alla tutela ottimale di tali persone: ne consegue che le misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, sulla base degli artt. 2, 3 e 32 Cost., possono essere legittimamente graduate in vista dell’attuazione del principio della parità di trattamento, tenuto conto di tutti i valori costituzionali in gioco e fermo, comunque, il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati.

Ciò significa, perciò, che è corretto negare l’autorizzazione all’intervento diretto ad eliminare le barriere architettoniche qualora non sia possibile realizzare le opere, senza pregiudizio di altri beni ugualmente tutelati [4], tenendo peraltro conto che di eliminazione delle barriere architettoniche si può parlare solo per le opere tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati, come ad es. servoscale ed ascensori, e non già per le opere tese alla migliore fruibilità dell’edificio ed alla maggiore comodità dei residenti, come ad es. porticati o tettoie [5].

Nell’ottica appena illustrata, i giudici di Latina hanno evidenziato che il Legislatore ha effettuato scelte puntuali in merito alla graduazione degli interessi coinvolti:
– nel bilanciamento tra l’interesse alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico nazionale e quello alla tutela del diritto alla salute e ad una normale vita di relazione delle persone disabili, la normativa ha dato prevalenza a quest’ultimo, consentendo il diniego dell’autorizzazione alla realizzazione degli interventi su un bene vincolato solo in caso di accertato e motivato serio pregiudizio del bene stesso [6];
– al contrario, è stato ritenuto prevalente l’interesse al rispetto della normativa antincendio [7].

Con riferimento, in particolare, al contrasto tra l’interesse dei soggetti portatori di minorazioni fisiche e quello dei soggetti terzi (in particolare, i proprietari di fabbricati alieni), il Legislatore, con il citato art. 79 e con le norme dal medesimo richiamate (artt. 873 e 907 c.c.), ha ritenuto di comporre il contrasto dando prevalenza al diritto dei terzi di veder rispettate le distanze tra le costruzioni previste dalle norme del codice civile richiamate e, dunque, una distanza non inferiore a tre metri: ciò, al fine di garantire la salubrità delle costruzioni. In altre parole, il Legislatore ha considerato l’interesse delle persone disabili recessivo rispetto al diritto alla salute dei soggetti “terzi” ed in specie dei proprietari di immobili finitimi, che non possono patire una lesione di siffatto diritto per effetto della costruzione di intercapedini, tali da incidere sulla salubrità delle costruzioni. E la scelta del Legislatore è stata ritenuta non illogica dalla giurisprudenza [8], attesa la pari rilevanza del diritto alla salute dei soggetti confinanti rispetto a quello dei portatori di minorazioni.

Peraltro, la giurisprudenza di merito ha chiarito come il comma 2 dell’art. 3 della l. n. 13/1989 (ora comma 2 dell’art. 79 citato) debba interpretarsi nel senso che la distanza minima da mantenere, nella realizzazione delle opere dirette a rimuovere le barriere architettoniche, rispetto ai fabbricati vicini, in assenza di spazi o aree di proprietà o uso comune, è quella di tre metri prevista dalla prima parte dell’art. 873 c.c. (indicata anche dall’art. 907 c.c.), poiché il richiamo al citato art. 873 c.c. deve intendersi limitato alla sola prima parte di detta disposizione, con esclusione, pertanto, delle previsioni dei regolamenti locali [9].

La giurisprudenza di merito ha, inoltre, affermato che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 79 del d.P.R. n. 380/2001 porta ad estendere la deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (dettata nel comma 1 dell’art. 79 cit.) anche agli atti di normazione primaria, con il corollario di dover limitare al dato testuale il richiamo all’art. 873 c.c. e quindi dell’inapplicabilità alla fattispecie di installazione dell’ascensore esterno ad un edificio della disciplina sulle distanze dai fabbricati alieni prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 [10]. Ciò, al fine di garantire e realizzare il principio di uguaglianza sostanziale anche nei riguardi dei soggetti disabili, secondo l’insegnamento espresso dalla Corte costituzionale con la già ricordata sentenza n. 167/1999.

Secondo i giudici di Latina, l’inapplicabilità alle opere volte a rimuovere le barriere architettoniche della disciplina sulle maggiori distanze contenuta nei regolamenti edilizi comunali discende dalla deroga espressa a detta disciplina stabilita dell’art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. Tale deroga verrebbe frustrata – e dunque la previsione che la contiene sarebbe inutiliter data – ove si ritenesse che il rinvio contenuto nel comma 2 dell’art. 79 cit. all’art. 873 c.c. riguardi anche la seconda parte di siffatta disposizione del codice civile (la quale, come è noto, ammette che nei regolamenti locali venga fissata una distanza maggiore di quella di mt. 3 prevista dalla prima parte dello stesso art. 873 c.c.).

In altre parole, il Legislatore sarebbe incorso in un’abnorme contraddizione, qualora avesse stabilito al comma 1 dell’art. 79 cit. l’inapplicabilità delle distanze previste nei regolamenti edilizi comunali alle opere (come gli ascensori esterni) volte a rimuovere le barriere architettoniche, per poi, invece, rendere applicabili le suddette distanze, tramite il rinvio all’art. 873 c.c. contenuto nel comma 2 del medesimo art. 79: ma la contraddizione si supera ritenendo – con la giurisprudenza sopra richiamata – che il rinvio operato dall’art. 79, comma 2, cit., riguardi solamente la prima parte dell’art. 873 c.c. e, dunque, renda applicabile alle opere in questione soltanto la distanza di mt. 3 stabilita dalla prima parte dell’ora vista disposizione codicistica.

Per quanto concerne, poi, l’inapplicabilità delle distanze previste dal d.m. n. 1444/1968, i giudici hanno richiamato – a ulteriore supporto – il principio per cui la disciplina in materia di distanze non opera per quegli impianti che debbono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento e che riflettono l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini [11], senza trascurare che nel caso di specie sono tutelati primari valori costituzionali, mentre il diritto alla salute, di pari rango costituzionale, dei proprietari dei fabbricati alieni è già garantito con l’applicazione della distanza di mt. 3 ex artt. 873 e 907 c.c..

Riportiamo la sentenza per esteso.

Se vuoi, leggi anche Barriere architettoniche, per eliminarle non serve il permesso di costruire.



Note

[1] Art. 79 (L) – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

[2] DPR n. 380/2001.

[3] TAR Abruzzo, sez. I Pescara, 24 febbraio 2012, n. 87; TAR Campania, sez. IV Napoli, 14 novembre 2011, n. 5343; cfr., sul punto, Corte cost., 10 marzo 1999, n. 167 e 4 luglio 2008, n. 251.

[4] TAR Abruzzo, sez. I Pescara, n. 87/2012.

[5] TAR Abruzzo, sez. L’Aquila, 8 novembre 2011, n. 526.

[6] T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 87/2012, con i precedenti ivi elencati.

[7] C.d.S., Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1437.

[8] T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 87/2012.

[9] Trib. Genova, 13 novembre 1997, in Arch. Locazioni, 1998, 86.

[10] Trib. Monza, 1° ottobre 2007, in Giur. Merito, 2008, 3, 728.

[11] Pret. Catania, 20 marzo 1992, Lirosi c. Pantò.

Antonella Mafrica

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