Sul filo d’arrivo il primo decreto legislativo per l’attuazione della revisione del catasto fabbricati previsto dalla legge delega n. 23/2014, passato venerdì scorso al Consiglio dei Ministri, già con l’innesco di alcune polemiche su sui contenuti e quelli della legge delega (consulta anche il nostro Dossier speciale sulla riforma del catasto fabbricati).
La prima novità concerne la denominazione delle ex commissioni censuarie provinciali, chiamate ora “locali” in quanto l’elenco delle province per le quali è previsto l’insediamento non è quello complessivo (sulla base delle ultime istituzioni di province) ma è fermo alla situazione storica, quando erano presenti sul territorio nazionale solo 103 province.
La seconda novità riguarda l’individuazione in ogni sede locale e centrale di 3 sezioni di commissione, delle quali due ricalcano lo schema compositivo di impianto, poi confermato, da ultimo, secondo le disposizioni di cui al DPR n. 138/1998 in tema di composizione delle commissioni censuarie, concernenti l’una il catasto dei terreni e l’altra il catasto dei fabbricati.
Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti.
Solo per Trento e Bolzano è previsto un ulteriore membro i designato dalle rispettive Province autonome nell’ ambito dei propri dipendenti di ruolo).
La terza sezione di ciascuna commissione locale, in fase di prima attuazione, sarà specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all’art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Revisione del catasto fabbricati: chi sono i membri delle commissioni censuarie e chi li sceglie
I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:
a) due, fra quelli designati dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
b) uno, fra quelli designati dall’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) tre, fra quelli designati dal Prefetto, su indicazione degli Ordini e Collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.
Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale, nella cui circoscrizione essa ha sede, tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuari.
A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti dal presidente della commissione censuaria locale.
Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti.
Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:
a) il direttore dell’Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;
b) il direttore centrale della Direzione Centrale Catasto e Cartografia;
c) il direttore centrale della Direzione Centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi;
d) il direttore centrale della Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali.
Fanno parte di ciascuna sezione:
a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall’ Agenzia delle entrate, da questa designato;
b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
c) due componenti designati dall’ ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b).
Fanno parte inoltre:
a) della sezione competente in materia di catasto terreni, due docenti universitari in materia di economia ed estimo rurale, designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
b) della sezione competente in materia di catasto urbano, due docenti universitari in materia di economia ed estimo urbano, designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca, sentite anche le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.
Nelle due tabelle seguenti sono poste a raffronto la composizione di una sezione delle commissioni locali e centrali rispettivamente nel precedente e nuovo ordinamento.
Quadro di raffronto componenti commissione censuaria locale | |
Precedente composizione di sezione | Attuale composizione di sezione |
Quattro membri effettivi designati dall’amministrazione finanziaria | Due designati dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate |
Quattro membri effettivi dal consiglio provinciale, sentiti i comuni | Uno designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) |
Due dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale | Tre esperti designati da Ordini e Collegi professionali e associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare |
Totale 10 membri | Totale 6 membri |
8 rappresentanza Enti impositori | 3 rappresentanza Enti impositori |
2 rappresentanza mondo professionale | 3 rappresentanza mondo professionale |
Quadro di raffronto componenti commissione censuaria centrale | |
Precedente composizione di sezione | Attuale composizione di sezione |
Sei membri effettivi designati dall’amministrazione finanziaria | Cinque designati dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate |
Due magistrati | Due designati dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) |
Esperto ministeriale | Due magistrati |
Cinque esperti (di cui tre designati da regioni, dall’UPI e dall’ANCI) | Due docenti universitari designati da ANCI |
Totale 14 membri | Totale 11 membri |
6 rappresentanza Enti impositori | 7 rappresentanza Enti impositori |
8 rappresentanza mondo accademico/giudiziario | 4 rappresentanza mondo accademico/giudiziario |
Dall’analisi dei suddetti quadri, come prima considerazione rileva, per la commissione censuaria locale una più equilibrata composizione paritetica tra membri di emanazione degli Enti impositori (Comuni ed Agenzia Entrate) e designati dal mondo professionale tecnico, regolata dal Presidente (magistrato).
Per la Commissione censuaria centrale, la composizione è sbilanciata verso la rappresentanza degli Enti impositori, tuttavia la presenza di tre magistrati (compreso il Presidente) garantisce imparzialità.
Revisione del catasto: le modalità per la designazione dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali
Ciascun soggetto preposto provvede alla segnalazione al presidente del tribunale di un numero i membri in misura doppia a quella necessaria. Il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all’articolo 3, i componenti della commissione censuaria locale.
Tempistica
Entro 60 giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell’Agenzia delle entrate le suddette segnalazioni sono inviate al presidente del tribunale dandone notizia al Direttore regionale.
Nei 30 giorni successivi il presidente del tribunale sceglie i designati. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta è operata, di norma, tra i soggetti iscritti all’albo dei consulenti tecnici, previsto dall’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Ricevuta la comunicazione della scelta, il direttore regionale dell’Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dandone comunicazione agli interessati.
Revisione del Catasto: le modalità per la designazione dei componenti delle sezioni delle commissioni censuaria centrale
L’Organo di autogoverno dei magistrati ed Anci provvedono alla indicazione dei nominativi di competenza il Ministro dell’economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti della Commissione censuaria centrale.
Il Presidente della commissione censuaria centrale è un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tempistica
Entro 90 giorni dalla richiesta del direttore dell’Agenzia delle entrate, i soggetti suddetti comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell’economia e delle finanze e al direttore dell’ Agenzia delle entrate.
In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri previsti.
Prime carenze e dubbi interpretativi emergenti
1. la bozza del primo decreto attuativo della riforma del catasto, in questa fase, sembra disattendere la legge delega (articolo 2, comma 3, lettera a) non prevedendo competenze delle commissioni censuarie locali in tema di procedure deflative del contenzioso.
2. le competenze della commissione censuaria locale (art. 14, comma 3 del decreto legislativo) sono limitate alla alla validazione delle funzioni statistiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2) e lettera i, n. l) della legge 11 marzo 2014, n. 23. Ma le funzioni statistiche rappresenteranno solo una parte delle metodologie per il calcolo nei nuovi estimi, in quanto la legge delega prevede all’articolo 2, comma 2, lettera h punti 1.3 “ qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2)” cioè viene costruito un algoritmo (funzione di stima) con metodi empirici (metodi standardizzati e parametri di consistenza specifici).
Non sono soggetti ad approvazione da parte delle Commissioni questi ulteriori algoritmi di stima?
3. L’articolo 15, comma 4 della bozza di decreto prevede che la commissione censuaria centrale a sezioni unite provveda in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall’Agenzia delle Entrate. Come si deve intendere che i saggi di redditività non definiti (si presume siano quelli dell’articolo 2, comma 2, lettera i), punto 2 della legge delega), in caso di dissenso in Commissione locale, sono validati dalla Commissione centrale, come avviene per le funzioni di stima ove c’è dissenso? Ovvero d’imperio la Commissione censuaria centrale decide, legificando, sempre e autonomamente i saggi?
4. Inoltre, appare completamente sfumata la rappresentanza delle Associazioni di categoria della proprietà immobiliare in seno alle commissioni locali, laddove il Prefetto, può liberamente scegliere tra i professionisti segnalati, senza alcuna riserva per quelli di designazione delle suddette Associazioni e a livello di commissione censuaria centrale, dove il MIUR ha solo l’obbligo di “sentire” le Associazioni e poi può tralasciare eventuali designazioni delle Associazioni senza alcuna motivazione.
Articolo dell’ing. Antonio Iovine
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