Prosegue la battaglia del Consiglio Nazionale degli Architetti contro l’obbligo di utilizzo di POS da parte dei professionisti del settore per le transazioni economiche superiori ai 30 euro previsto dal decreto ministeriale attuativo dello scorso 24 gennaio il quale aveva rinviato la messa in regola alla data del 30 giugno 2014.
Il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Leopoldo Freyrie, ha provveduto la scorsa settimana a inviare una circolare (la numero 79 del 2014) a tutti le diramazioni provinciali dell’ordine in cui sottolineava e confermava gli intendimenti manifestati dalla categoria negli ultimi mesi: in soldoni, il POS si configura come un obbligo inutile, concepito alla stregua di una metaforica gabella, uno strumento che si presta a far nascere una vera e propria “tassa”, sotto le mentire spoglie della commissione da pagare agli istituti bancari.
Freyrie, proprio mediante la circolare n.79, ha illustrato l’esistenza di differenti metodi di pagamento idonei a disincentivare l’uso di denaro contante (bonifico elettronico, ad esempio), senza dover per forza costringere i professionisti a dotarsi del dispositivo del POS obbligatorio. Inoltre, citando una ricerca del CRESME, ha affermato che nella categoria degli architetti il 35% degli iscritti ha meno di 40 anni ed ha un reddito medio mensile piuttosto basso: l’obbligo di dotazione del POS pare pertanto un onere troppo gravoso per una categoria colpita violentemente dalla crisi dell’edilizia.
La suddetta circolare si innesta sulle fondamenta di un parere legale richiesto dal Consiglio al fine di verificare se sussistono effettivamente le condizioni giuridiche per ritenere obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti effettuati con carte di debito a partire dal 30 giugno 2014.
Nel parere (redatto dall’avvocato Marco Antonucci) vengono certamente rafforzate le convinzioni della categoria degli architetti: si afferma infatti che “la normativa vigente non prevede esplicite sanzioni per il professionista che non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con carte di debito. Il decreto legge 179/2012 si limita ad effettuare un generale rinvio al decreto legislativo 231/2007: da ciò emerge che la sanzione per il professionista che non accetti di ricevere pagamenti con carte di debito può essere comminata solo a seguito di contestazione effettuata dalla Guardia di Finanza. Tali contestazioni – prosegue il parere – sarebbero comunque poco efficaci dal momento in cui viene dimostrato che il committente (cioè il cliente) è stato reso edotto della possibilità di effettuare pagamenti con bonifici elettronici (STP), addebiti diretti, bonifici bancari ed assegni, e tali modalità di pagamento sono stabilite contrattualmente”.
Inoltre si sottolinea come “la volontà delle parti all’interno del contratto d’opera professionale, rimane ancora il riferimento principale per l’individuazione delle forma di pagamento“.
Anche il Consiglio nazionale forense attraverso una circolare diffusa presso i suoi membri ha corroborato la tesi contraria all’adozione del POS per i professionisti: per approfondire leggi l’articolo Decade l’obbligo del POS per i professionisti: il CNF lo certifica.
Il suggerimento fornito dal parere giuridico nei confronti di tutti gli architetti è pertanto il seguente: a fronte delle disposizioni normative che prevedono per i professionisti l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito a partire dal prossimo 30 giugno, sembra opportuno che in ogni contratto scritto che il professionista stipulerà con i committenti (clienti), vengano specificate le modalità di accettazione del pagamento, specificando, per esempio, che il “pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario oppure mediante assegno”.
Il Consiglio Nazionale, mediante i suoi rappresentati, avverte comunque che proseguirà le azioni legali già intraprese, portando avanti sia il ricorso davanti al TAR, sia presso la Corte Costituzionale, al fine di combattere con tutte le forze contro una norma percepita come fortemente ingiusta e vessatoria.
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