Tra i numerosi contenuti di pregio del volume tecnico Il regime delle distanze in edilizia, giunto alla quarta edizione (marzo 2014) e pubblicato per i tipi Maggioli Editore dall’arch. Romolo Balasso e dall’avv. Pierfrancesco Zen, spiccano i numerosi schemi concettuali e casi reali che illustrano l’operatività in situazioni comuni.
In questo post proponiamo in esclusiva per i nostri lettori una di tali schede. Nel merito si tratta di un caso di sopraelevazione di un edificio.
La situazione di partenza è presto descritta. Il proprietario del fondo A, con il proprio fabbricato costruito in aderenza a quello insorgente sul fondo B, intende effettuare una sopraelevazione. Lo schema qui sotto mostra graficamente la situazione originaria.
Incaricato il proprio tecnico di fiducia, questo redige il progetto e istruisce la pratica comunale.
Il Comune nell’esaminare la pratica comunica preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il motivo? La sopraelevazione non rispetta le norme sulle distanze in edilizia. Più precisamente “non rispetta la distanza minima delle costruzioni dai confini di proprietà”.
Il professionista risponde al Comune sostenendo che l’ampliamento per la sopraelevazione è legittimo in quanto aveva ottenuto il consenso del confinante, consenso che prevedeva analoga possibilità per il fondo B di sopraelevare in aderenza.
Il Comune, nel confermare il rigetto, meglio argomenta il proprio diniego citando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 2011, n. 5218, secondo la quale:
“In proposito, è comunque utile ricordare che questo Consiglio di Stato (sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 802), esaminando una previsione di regolamento edilizio analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha avuto modo di escludere la natura assoluta e inderogabile della norma, quanto alla distanza dal confine. Si è quindi affermato: «È ben vero che il principio della prevenzione, che ricorre quando il fondo è situato in un Comune sprovvisto di strumenti urbanistici, non è applicabile quando l’obbligo di osservare un determinato distacco dal confine sia dettato da regolamenti comunali in tema di edilizia e di urbanistica, avuto riguardo al carattere indiscutibilmente cogente di tali fonti normative, da intendersi preordinate alla tutela, oltre che di privati diritti soggettivi, di interessi generali. Proprio in quest’ottica la giurisprudenza sottolinea che solo nel caso in cui i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita la costruzione in aderenza o in appoggio a meno che tale facoltà non sia consentita come alternativa all’obbligo di rispettare le suddette distanze (Consiglio di Stato, sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1688; Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 2004, n. 46). […] Nel caso di specie, dalla norma regolamentare sopra evidenziata emerge come sia ammessa la costruzione in aderenza e pertanto sia consentito a chi edifica per primo di costruire sul confine […]. Ne deriva l’applicabilità in toto del principio di prevenzione, non sussistendo nella norma il cogente divieto a cui fa riferimento l’interpretazione vigente della normativa in materia»”.
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