La realizzazione di interventi edilizi abusivi comporta l’adozione dei provvedimenti repressivi e l’applicazione delle sanzioni commisurate al grado di responsabilità e alla complessità dell’abuso edilizio perpetrato.
Il Comune esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel proprio territorio per assicurarne la rispondenza alle:
– norme di legge e di regolamento;
– prescrizioni degli strumenti urbanistici;
– modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo edilizio.
Il dirigente o il responsabile competente alla repressione degli abusi edilizi, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, quando accerti l’inizio di opere eseguite senza titolo su aree:
– assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità;
– destinate a opere e spazi pubblici;
– destinate a interventi di edilizia residenziale pubblica.
Il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa, qualora l’abuso sia stato realizzato su aree:
– assoggettate alla tutela del vincolo idrogeologico (di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267);
– appartenenti ai beni disciplinati dagli usi civici (di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766);
– tutelate dai beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Nei casi in cui sia constatata, dai competenti uffici comunali, ovvero su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità, il dirigente ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità del permesso di costruire, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
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