L’AVCP corre ai ripari e fornisce chiarimenti rivolti a imprese esecutrici, SOA e stazioni appaltanti in merito all’emissione del Certificato di Esecuzione Lavori, che proprio le SA devono rilasciare alle imprese per qualificarle all’esecuzione dei lavori pubblici
Infatti, preso atto del notevole rallentamento nell’attività di attestazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, provocato dal mancato rilascio dei c.d. Certificati di Esecuzione Lavori per via telematica con le conseguenti gravi ripercussioni sul regolare andamento del mercato dei contratti pubblici, l’Autorità ha pubblicato la deliberazione n. 24/2013.
Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (il d.P.R. 207/2010), le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire nel casellario informatico i Certificati di Esecuzione Lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore.
Inoltre, la normativa prevede che finché i Certificati di Esecuzione Lavori non sono stati inseriti, non possono essere utilizzabili.
Per ridurre i costi di partecipazioni alle gare delle imprese, aumentare la trasparenza del processo di gara e ridurre gli oneri amministrativi per partecipare alle gare pubbliche, l’AVCP ha stabilito che:
1. L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di Certificato di Esecuzione Lavori ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art.8, comma 7, lett. a), del Regolamento.
2. La stazione appaltante è tenuta ad emettere i Certificati di Esecuzione Lavori secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità.
L’emissione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del Certificato di Esecuzione Lavori emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.
3. L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del Certificato di Esecuzione Lavori telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del certificato.
L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di Certificazione di Esecuzione Lavori, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta.
4. La SOA, qualora nell’attività di attestazione riscontra che il Certificato di Esecuzione Lavori non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio.
La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del Certificato di Esecuzione Lavori.
Il procedimento previsto nei punti precedenti riguarda tutti i Certificati di Esecuzione Lavori utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.
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