Si arricchisce di informazioni il nostro Dossier dedicato all’IVA agevolata in edilizia con preziose informazioni tratte dal volume L’IVA in edilizia 2013 di Giorgio Confente e Annunziata Cusati, edito da Maggioli Editore.
Oggetto di questo post è la classificazione dei lavori edilizi di recupero che, nel linguaggio comune, vengono spesso definiti lavori di ristrutturazione. Alcuni interventi scontano l’aliquota ordinaria, mentre altri possono godere del regime dell’IVA agevolata in edilizia con l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%.
Ricordiamo che per ulteriori informazioni riguardanti il tema dell’IVA agevolata in edilizia, è possibile consultare il Dossier IVA agevolata in edilizia, preparato dalla Redazione e in costante aggiornamento.
Gli interventi edilizi di recupero (ristrutturazione) si possono distinguere in cinque grandi categorie, definite dall’articolo 3 del d.P.R. 380/2001, il c.d. Testo Unico Edilizia.
1. Manutenzione ordinaria, definita dall’art. 3, lettera a) del d.P.R. 380/2001
2. Manutenzione straordinaria, definita dall’art. 3, lettera b) del d.P.R. 380/2001
3. Recupero e restauro conservativo, definito dall’art. 3, lettera c) del d.P.R. 380/2001
4. Ristrutturazione edilizia, definita dall’art. 3, lettera d) del d.P.R. 380/2001
5. Ristrutturazione urbanistica, definita dall’art. 3, lettera e) del d.P.R. 380/2001
Per individuare quali siano le caratteristiche delle diverse tipologie di interventi edilizi si può fare riferimento ai chiarimenti forniti con la circolare del Ministero delle finanze n, 57/E del 24 febbraio 1998.
I lavori edilizi si possono classificare in due grandi categorie, a seconda che si tratti di piccoli interventi, ossia lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria per cui si applica l’aliquota IVA intera al 21%, se riferiti a immobili strumentali, cioè diversi da quelli abitativi; e grandi interventi ossia lavori di recupero e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica per cui si applica l’IVA agevolata in edilizia con l’aliquota al 10% sia per immobili abitativi che per quelli strumentali.
Il regime dell’IVA agevolata in edilizia è stato introdotto dalla legge 488/1999, in base al quale è venuta meno la distinzione fra piccoli e grandi lavori, con l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% per tutti gli interventi edilizi (dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia) se realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata reso permanente dalla Legge Finanziaria 2010.
Per quanto concerne gli immobili strumentali, invece, permane la rilevanza della distinzione tra piccoli e grandi interventi.
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