Dal 1° gennaio 2013 per i liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza è eliminata la possibilità di escludere dal volume d’affari i servizi professionali verso i clienti Ue ed extra Ue ed è obbligatoria la fattura anche per questi clienti: i professionisti iscritti agli Albi soggetti al contributo integrativo hanno l’obbligo di addebitare ai clienti esteri la maggiorazione del 2% o del 4% nelle fatture di consulenza.
I contributi integrativi sono dovuti alle Casse sul volume d’affari e la rivalsa sul cliente va al professionista. Per questo motivo, quest’ultima sarà essere addebitata al committente straniero. Nelle fatture senza Iva per l’estero dovranno inserire il contributo integrativo (ch evari del 2% o del 4% fino a un massimo del 5% per alcune Casse).
Per i documenti rimane l’esenzione. Se per il 2012 sono stati emessi i preavvisi e non le fatture, e non sono stati pagati i contributi, è consigliabile annullarli per rimetterli nel 2013.
Le cessioni di beni e prestazioni di servizi devono essere fatturate, anche se le prestazioni non sono soggette a Iva, se effettuate sia a un soggetto che paga l’imposta in altro Stato dell’Ue sia a soggetto che risiede fuori dall’Ue.
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I professionisti iscritti agli Albi pagano ogni anno i contributi soggettivi e il contributivo. Le prestazioni all’estero non pagano Iva rispetto al contributo integrativo, che è assoggettato al trattamento Iva previsto per la prestazione principale.
Invece, i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, cioè quelli non iscritti agli Albi, non hanno l’obbligo di indicare il contributo integrativo nelle consulenze per l’estero, a meno che non ci sia un accordo tra le parti. A quel punto si può addebitare in fattura il 4%.
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