Gli Architetti hanno approvato il loro Regolamento per i Consigli di disciplina, richiesto dalla Riforma delle Professioni. Fino a poco tempo fa solo gli Ingegneri avevano fatto il compito affidato ai professionisti dalla Riforma (leggi anche Riforma professioni, il 12 novembre scade il tempo per consegna dei regolamenti), oggi anche gli Architetti sono arrivati all’approvazione. I Consigli di disciplina dovranno valutare le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
L’articolo 8 del Regolamento che riforma gli ordinamenti professionali (D.P.R. 137/2012), “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie” al comma 3 dice che “I criteri base (…) sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante”.
Il regolamento del CNAPPC in dettaglio
Il regolamento del CNAPPC è composto di 7 articoli che riguardano i Consigli di disciplina (art. 2), le Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica (art. 3), la Nomina (art. 4), la Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse (art. 5), Disposizioni transitorie, pubblicità ed entrata in vigore (artt. 6 e 7).
I Consigli di disciplina degli Architetti, il cui compito è quello di valutare le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo, sono composti dallo tanti consiglieri quanti sono quelli dei corrispondenti Consigli. All’interno dei Consigli di disciplina ci sono i Collegi di disciplina, ciascuno di tre Consiglieri, la cui assegnazione è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina.
I componenti dei Consigli di disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell’Ordine, scelti tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi steso dal Consiglio dell’Ordine.
Per poter partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina, gli iscritti devono presentare la loro candidatura entro trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La domanda deve essere presentata in forma scritta con l’autocertificazione di assenza di cause di incompatibilità. Il soggetto che si presenta:
– deve essere iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni;
– deve essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo;
– non deve avere legami di parentela o affinità entro il III grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine;
– non deve avere legami societari con un altro professionista eletto nel rispettivo nel rispettivo Consiglio dell’Ordine;
– non deve aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
– non deve essere (o esserlo stato in passato) sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 20 11, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
– non deve aver ricevuto sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.
Alla domanda va allegato un curriculum vitae su apposito modello dell’Ordine.
Almeno i due terzi dei componenti dei singoli Consigli di disciplina deve essere iscritto all’albo degli Architetti. Il Consiglio dell’Ordine ha quindi la facoltà di indicare nei Consigli di disciplina alcuni componenti esterni non iscritti all’albo. La scelte di questi utlimi va effettuata tra:
– soggetti iscritti da almeno 5 anni all’albo di: Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti, Ingegneri, Dottori Agronomi, Dottori Forestali e Geologi, con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
– soggetti esperti in materie giuridiche o tecniche.
Questi primi due requisiti devono essere accompagnati da comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale.
Infine, gli ultimi soggetti ammessi come membri esterni sono i magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.
Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, la funzione disciplinare rimane nelle mani dei Consigli dell’Ordine secondo le norme vigenti.
Il Ministro della Giustizia ha approvato il regolamento con poche modifiche. A breve sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
I Consigli di disciplina sono autonomi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
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