I sottotetti diventano a tutti gli effetti parti comuni del condominio. A stabilirlo è il nuovo art. 1117 del codice civile, modificato dalla Riforma del Condominio approvata in Senato la scorsa settimana e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Anche i pilastri e le travi portanti dell’edificio saranno, d’ora in poi, considerate parti comuni.
Il nuovo art. 1117 del codice civile individua come proprietà comuni dei condomini, anche se aventi diritto a godimento periodico (e se non risulta il contrario dal titolo) le seguenti parti: il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate. A questo elenco, come detto, andranno aggiunti anche i pilastri e le travi portanti.
Ma la Riforma del Condominio indica come parti comuni anche i “sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune“. Rimangono sempre parti comuni anche le aree destinate a parcheggio e i locali per i servizi comuni (lavanderia, stenditoi, portineria e alloggio del custode).
Non cambia nulla per le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune come ascensori, impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati per la distribuzione del gas, l’energia elettrica, il riscaldamento e la ricezione radiotelevisiva.
Maggior tutela delle destinazioni d’uso della parti comuni
La Riforma del Condominio introduce anche una maggiore tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni. Viene infatti aggiunto al codice civile l’articolo 1117-ter che recita così: “in caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per fare cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma”.
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