I liberi professionisti devono obbligatoriamente versare i contributi previdenziali alla Cassa della categoria cui appartengono non solo per le attività riservate e specifiche, ma anche per quelle che hanno un qualche legame con l’attività professionale.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 14684/2012, nella quale respinge il ricorso di un ingegnere informatico iscritto a Inarcassa. L’ingegnere contestava il pagamento dei contributi sui redditi derivanti dalle attività di amministrazione di società e consulenza per elaborazione dati e programmazione. L’ingegnere sosteneva che i contributi legati a tali attività non sono dovuti perché non collegati all’attività professionale di libero professionista vera e propria.
Ma i giudici della Cassazione non la pensano così: ribaltando precedenti orientamenti interpretativi (sempre Cassazione n. 11154/2004 e 2468/2005), forniscono una nuova interpretazione.
Il responso è valido per tutte le categorie professionali : sono assoggettabili a contribuzione obbligatoria a favore della Cassa previdenziale di appartenenza tutti i redditi professionali, anche quelli che derivano da attività diverse ma in ogni caso e in qualche modo collegate all’attività professionale. Tra le attività professionali per i quali occorre bisogna pagare i contributi, rientrano anche quelle che “pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa”, afferma la Cassazione. Da Geometri.cc leggi anche Compensi professionali per attività non riservate, cosa dice la Cassazione)
Cosa significa avere un “nesso” con l’attività professionale? E’ sufficiente che specifiche competenze tecniche e professionali tipiche della categoria di cui si fa parte confluiscano nel bagaglio di conoscenze necessario al libero professionista per poter svolgere l’altra attività, quella diversa, e i compensi a essa legati saranno soggetti alla contribuzione alla Cassa previdenziale di categoria. Solo ed esclusivamente le attività del tutto estranee alla professione non sono assoggettabili alla Cassa.
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