Nei primi giorni di agosto è stato affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, è preclusa agli ingegneri iscritti alla sezione B dell’albo la progettazione di ponteggi nei cantieri edili. Tale determinazione derivava da un quesito relativo all’esatta interpretazione dell’art. 133 del d.lgs. 81/2008 (Progetto).
La motivazione dell’esclusione degli ingegneri triennali alla progettazione di ponteggi, scrivono dal Ministero del lavoro, deriverebbe dalla stessa normativa che regolamenta la professione e che limita la competenza degli ingegneri iscritti alla sezione B dell’albo.
Ma è davvero così? Siamo andati a chiedere spiegazioni all’ing. Luigi Grimaldi, presidente dell’UPIAL. “Dalla lettura dell’art. 133 del testo unico sulla sicurezza”, esordisce Grimaldi, “non risulta specificato che il professionista di primo livello sia interdetto dalla progettazione di tali ponteggi; il decreto qualora ci fossero limitazioni o necessità di particolari titoli abilitanti li specifica senza ambiguità, (per es. art. 98 requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori)”.
In pratica, ragiona il presidente UPIAL “il professionista della sicurezza in fase di esecuzione deve sapere valutare se il progetto di un ponteggio rispetti i canoni di sicurezza previsti”. “E allora mi domando”, continua Grimaldi, “un professionista abilitato ad una funzione di sorveglianza così delicata come può assolvere a tale funzione se non è in grado di scendere nel merito delle valutazioni progettuali?”.
“Inoltre”, fa notare il numero uno dell’UPIAL, “il parere CNI che inibiva la progettazione dei ponteggi fu emesso dal CNI presieduto dall’ing. Giovanni Rolando; parere precedente alla seconda sentenza del Consiglio di Stato che ribadiva la competenza dell’ingegnere di primo livello in materia di progettazione strutturale in zona sismica. La domanda sorge spontanea: come si può essere incompetenti nella progettazione di un ponteggio metallico quando poi si può progettare un fabbricato in c.a. in zona sismica?”.
“Sicuramente non è una prerogativa del Ministero del lavoro quella emettere pareri in materia di competenze professionali”, argomenta l’ing. Grimaldi, “il Ministero di giustizia è l’organo preposto per la sorveglianza e la competenza in materia di libere professioni e l’ufficio della giustizia civile competente in merito non ha emesso alcuna circolare restrittiva per limitare la capacità progettuale degli ingegneri di primo livello in materia di ponteggi metallici. Inoltre il nuovo CNI emise a suo tempo una circolare, successiva alla sentenza del Consiglio di Stato, che ribadiva la competenza degli ingegneri di primo livello in materia di progettazione in zona sismica e che in un certo modo smontava la precedente circolare del CNI dell’ing. Rolando”.
“Ribadisco che questi articoli e queste circolari continuano a rovinare l’immagine e la professionalità degli ingegneri di primo livello e che tali esternazioni, molto spesso, sono fatte senza nessun riferimento scientifico e senza nessuna base ingegneristica di riferimento”, conclude polemicamente Grimaldi. “Mi sembra così strano che un ministero che ha il suo bel da fare con il problema degli “esodati” riesca a trovare il tempo per dedicarsi a disquisire delle competenze degli ingegneri di primo livello in materia di progettazione laddove la macchina dello stato, (il Consiglio di Stato), ha provveduto a fare chiarezza”.
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