Il criterio di aggiudicazione delle gare e la valutazione delle offerte è da rivalutare, con particolare attenzione agli utili delle imprese, così come sarebbe opportuno vincolare le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura unicamente all’offerta economicamente più vantaggiosa. Tali propositi sono alla base di un disegno di legge allo studio del Senato per la modifica del Codice Appalti, che hanno lo scopo di individuare una scala di punteggi per prevenire eventuali distorsioni del mercato.
Leggiamo sul disegno di legge: sarebbe da preferire il sistema basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa e l’esclusione automatica delle offerte anomale, ma occorrerebbe rivedere anche il criterio del massimo ribasso.
Negli anni tale criterio è stato il più utilizzato e ha rivelato il rischio di favorire realtà non in linea con le regole del gioco. Il criterio del prezzo più basso andrebbe (è l’obiettivo del ddl) quando l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolge secondo procedure standardizzate.
Si potrebbe ricorrere all’offerta economicamente più vantaggiosa se le caratteristiche dell’appalto inducono a dare più importanza agli aspetti qualitativi (l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale, la metodologia utilizzata). Quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere il solo criterio di aggiudicazione da utilizzare per gli appalti di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria, all’urbanistica e alla paesaggistica.
Il ddl ipotizza un sistema di punteggi:
– 60 punti all’offerta tecnica;
– 30 punti a quella economica;
– 10 punti ai tempi di realizzazione.
Parte del punteggio tecnico deve essere attribuita in relazione al costo del lavoro e alla previsione dell’utile d’impresa. Proprio le valutazioni sugli utili di impresa costituiscono un possibile indicatore delle anomalie: l’utile dovrebbe essere non inferiore al 4%, ma le valutazioni sono rimesse alla Stazione Appaltante. Unica eccezione: se l’impresa non è aggiudicataria per l’esecuzione di altri lavori pubblici o privati (per non rimanere inattiva, e per ridurre gli utili, l’impresa potrebbe presentare un’offerta con un basso prezzo).
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