È stata pubblicata nel supplemento del 20 aprile 2012 la legge della Regione Lombardia n. 7 del 18 aprile 2012 recante Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione, che contiene alcune disposizioni riguardanti l’edilizia e il governo del territorio.
Sale cinematografiche
Viene modificata la legge regionale 21/2008 sulle Norme in materia di spettacolo, stabilendo che le sale e le arene cinematografiche, se realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse, dunque, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 (Piano dei servizi) e 90 (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 sul governo del territorio.
Disciplina dei titoli edilizi
In merito agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.
Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito;interventi di nuova costruzione vengono classificati come interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (leggi anche Lombardia, via libera alle ristrutturazioni fuori sagoma).
I Comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al 50%, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Tutela del territorio
Viene istituito un fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, alimentato dal versamento da parte dei proponenti di ogni mutamento di destinazione d’uso del suolo oggetto di vincolo idrogeologico.
Efficienza energetica in edilizia
Dopo l’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) è aggiunto l’art. 9 bis (Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia): “1. La Giunta regionale stabilisce le modalità, nell’ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), per anticipare al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.
2. La Regione si attiva attraverso propri atti emanati dalla Giunta regionale affinché vengano agevolate le attività delle Energy Service Companies o Società di Servizio Energia (ESCO).”
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