Professionisti. Casse di previdenza: autonomia sospesa

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L’autonomia degli enti di previdenza si trova, da anni, nel perverso limbo del contrapposto rapporto con l’Istat. Tale limbo è il risultato di una richiesta dell’Europa all’Italia: dal 2004 l’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni contempla anche gli enti privatizzati nell’anno 1994 e quelli nati già privati nel 1996. E questa è storia vecchia.
Il 26 marzo 2012 il nuovo colpo di scena: un’ ordinanza del Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività di una precedente sentenza (n. 224/2012) con cui il T.A.R. Lazio riconosceva “l’autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria” aprendo così la strada alla revisione dell’elenco Istat sopra citato.

 

Le casse vengono considerate enti pubblici. Ma cosa vuol dire?
A ogni provvedimento di limitazione della spesa, per far quadrare i conti pubblici, le casse devono rispettare tali limitazioni, anche se non partecipano alla determinazione dei saldi strutturali dello Stato.
Nell’accogliere il ricorso Adepp (Associazione del comparto) e delle altre casse per l’annullamento dell’elenco Istat ai sensi della legge 196/2009, il T.A.R. del Lazio spiegava: “La scelta del legislatore nazionale è stata quella di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell’individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate. E ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo”.
Di conseguenza, nella compilazione del contestato elenco l’Istat ha ricompreso le unità istituzionali in possesso dei requisiti richiesti per tale qualificazione, in base al regolamento Ue n. 2223/96-Sec95. Analizzando il regolamento in question, si capisce che ciò che viene richiesto, perché si possa affermare che un’amministrazione pubblica esercita il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di “influenzarne la gestione”.
I giudici amministrativi sostengono che “è indubbio che tale condizione non ricorre nel caso in esame perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e fi nanziaria che l’art. 1, comma 1, dlgs 30 giugno 1994, n. 509 riconosce agli enti di previdenza privatizzati, che sono solo ‘vigilati’ dai ministeri competenti. Ed è di palese evidenza che la ‘vigilanza’ sulla loro attività è nozione del tutto diversa dal ‘controllo’ richiesto dal normatore comunitario”.

L’Istat difende il suo elenco: impugnando la sentenza del giudice amministrativo ha ottenuto la sospensione della stessa. Spiegano i giudici che se, da un lato, per l’Istat l’esecutività della sentenza può comportare dei danni, dall’altro, per le casse “non si configurano gravi e irreparabili danni. Anche in funzione del fatto che il Consiglio di stato entrerà nel merito della vicenda il prossimo 30 ottobre 2012”.
Quindi, attendiamo ottobre per avere ulteriori delucidazioni dal Consiglio di Stato
Fonte: Italia Oggi

Redazione Tecnica

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