Detrazione acquisto box auto: requisiti, acconti e modalità di pagamento

A ribadire le regole è l’Agenzia delle Entrate che nella circolare 17/E dedica quattro pagine a questo Bonus non sempre pienamente sfruttato

Lisa De Simone 31/07/23
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Acquisto di un nuovo box auto con detrazione, a patto che sia di pertinenza. Non conta invece il fatto che l’immobile sia al servizio della prima o della seconda casa.

L’agevolazione fa parte della lista degli interventi che danno diritto al Bonus Casa, ma diversamente da questo spetta anche se l’acquisto, per disattenzione, per mancata conoscenza della detrazione, o per praticità non viene effettuato con il bonifico parlante.

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Niente panico, quindi, se si paga tramite assegno circolare consegnato al momento del rogito di fronte al notaio. In questo caso però occorre un documento in più aver diritto all’agevolazione. A ribadire le regole l’Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E che dedica quattro pagine a questo Bonus non sempre pienamente sfruttato.

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Detrazione del 50% solo per le nuove costruzioni

La detrazione, prevista dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, è riconosciuta per:

  • interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;
  • acquisto di box e posti auto venduti dall’impresa costruttrice, in relazione alle sole spese di realizzazione e a condizione che queste siano comprovate da un’attestazione rilasciata dal venditore.

Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono solo gli interventi di “nuova costruzione”, per cui in particolare la detrazione non spetta per i box ricavati nell’ambito di un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un immobile esistente.

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Acconti e vincolo

È possibile usufruire della detrazione anche in caso di acconti, fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, prima di arrivare al rogito, ad esempio se il compromesso viene fatto l’anno precedente all’atto di acquisto.

Per l’agevolazione è necessario però che il compromesso sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione, e che dall’atto risulti espressamente il vincolo di pertinenzialità tra edificio per uso abitativo e box.

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Le modalità di pagamento

Quanto ai pagamenti, come ricorda la circolare, le modalità di fruizione del beneficio prevedono il bonifico parlante, con riportati quindi i riferimenti alla legge che consente di avere l’agevolazione fiscale. Tuttavia è possibile fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi, ad esempio l’assegno circolare, ma solo a specifiche condizioni. Occorre infatti che:

  • il pagamento avvenga in presenza del notaio;
  • il venditore, oltre alla certificazione del costo di realizzo, rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito.

Questa stessa documentazione è necessaria nel caso in cui il bonifico utilizzato sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di applicare la ritenuta dell’8% sulle somme spettanti al beneficiario.

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