In questa occasione, in particolare, segnaliamo tre pronunce che si sono avute nelle scorse settimane.
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Il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 6 giugno 2023, n. 1309, ha affermato che “Rientra tra le attività di edilizia libera la predisposizione di un’area agricola a piazzale di sosta privato, mediante lo spandimento di materiale breccioso”[2]. Nello specifico, i giudici hanno annullato l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di una piazzola di circa 16 mq, utilizzata da tempo immemorabile quale area parcheggio della autovettura del proprietario; detta area era stata realizzata in un’area agricola tramite la posa in opera di grigliato stabilizzatore in materiale plastico con soprastante stato di pietrisco drenante.
Il TAR Liguria, sez. II, nella sent. 8 giugno 2023, n. 567, ha affermato che una siepe plastificata è un mero elemento di arredo esterno, la cui installazione non può ritenersi rilevante sotto il profilo edilizio.
Il TAR Abruzzo, Pescara, nella sent. 30 maggio 2023, n. 223, ha ricordato che, in base all’art.6, comma 1 e-bis, del Testo Unico Edilizia, vanno annoverati tra gli interventi a edilizia libera quelli diretti a soddisfare esigenze obiettive, contingenti e temporanee, purchè trattasi di interventi destinati ad essere immediatamente rimossi al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio. Conseguentemente, secondo la formulazione di detta disposizione, in base alla sua piana interpretazione:
- tale termine “comunque […] non superiore a…” e “comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio…” appare invalicabile e dunque non prorogabile[3];
- le obiettive esigenze contingenti e temporanee non possono in alcun modo essere correlate a una non meglio precisata procedura di perfezionamento di una variante urbanistica.
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Art. 6 Testo Unico Edilizia: Attività edilizia libera
[1] Art. 6 (L) – Attività edilizia libera
- Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
Leggi anche Attività edilizia libera: prime considerazioni legali sulle vetrate panoramiche amovibili
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivatoci.
Leggi anche Vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo: una nuova ipotesi di attività edilizia libera
- 3. e 4. (commi abrogati)
- Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell’articolo 34-quinquies , comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
- Le regioni a statuto ordinario:
- a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;
- b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli.
- (comma abrogato)
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[2] TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 7 giugno 2018, n. 946: “In base all’art.6 D.P.R.380/2001, come integrato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 lett. e-ter), costituiscono attività edilizia libera “ le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”. Si tratta, con tutta evidenza, di una disposizione che ha puntualmente individuato le tipologie degli interventi ammessi, rimettendo, comunque, alle Amministrazioni, caso per caso, l’apprezzamento sulla relativa consistenza edilizia e, di riflesso, la qualificazione dei medesimi. Nella specie, la ricorrente ha rilevato di aver effettuato lo spandimento di materiale drenante di brecciolino (proveniente dalla frantumazione della pietra locale), allo scopo di utilizzare spazi a servizio del terreno agricolo e necessario per il passaggio degli automezzi di lavoro per il terreno stesso. In particolare, il materiale drenante è stato utilizzato per mantenere la naturale permeabilità del terreno, evitando il sollevamento di polveri, e per garantire un corretto smaltimento delle acque meteoriche. Tali opere risultano quindi compatibili con la destinazione agricola del terreno.”
[3] TAR Piemonte, II, sent. 26 luglio 2022, n. 688: “In base al disposto normativo sopra richiamato, l’elemento che esclude la necessità di un previo titolo edilizio è la temporaneità dell’uso e delle sottostanti esigenze, che il legislatore ha ritenuto di fissare in una durata temporale non superiore a 180 giorni”.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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Immagine: iStock/Baloncici
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