Come si legge all’articolo 1, per “equo compenso” si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
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La nuova legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Le disposizioni della nuova legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, stipulato a partire dall’entrata in vigore della legge; non valgono quindi per le prestazioni già in corso.
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Il regime forfettario è una scelta vincente per chi si appresta ad iniziare la professione o l’attività autonoma.La possibilità di fatturare senza IVA rende più convenienti per i clienti le prestazioni di chi fa questa scelta, e per i primi cinque si pagano le imposte con la tassa ultraridotta al 5%, che sale poi al 15% a regime.Ma come si aderisce a questo regime fiscale privilegiato?L’eBook fornisce tutte le risposte in maniera chiara e semplice, illustrando le regole e i soggetti ammessi (oltre ai casi in cui non è possibile optare per questa opzione).Vengono forniti dei calcoli di convenienza per aiutare a decidere se aderire o meno al forfettario e si spiegano bene gli aspetti relativi al regime IVA, agli obblighi e al meccanismo della flat taxLisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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Aggiornamento del 13 aprile 2023: Approvato alla Camera il disegno di legge recante le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Il testo riproduce quello approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021 e trasmesso al Senato della Repubblica, dove è stato approvato dalla competente Commissione parlamentare nel mese di luglio 2022.
L’iter di conversione si era poi arrestato a causa dell’improvvisa fine della legislatura.
Ricordiamo che il 13 ottobre 2021 la Camera aveva approvato (con 251 sì, 9 astenuti e nessun contrario) il disegno di legge per garantire e rafforzare l’equo compenso ai professionisti, o meglio, come riportato nel testo del ddl, “tutelare il diritto del professionista di ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti contrattuali che lo riguardano, concretizzando il principio già sancito dall’articolo 2233 del codice civile, secondo il quale la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione” (>> qui trovi il testo della proposta di legge presentata il 25 giugno 2021, atto Camera 3179 – a cui si fa riferimento anche come ddl Meloni). Ora il testo passa al Senato.
L’esame della proposta era ripreso il 5 ottobre 2021 dopo vari stop. Ricordiamo che l’equo compenso è stato istituito con la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), ma dopo pochi mesi erano state presentate varie proposte di riforma e rafforzamento della tutela, che risultava fare acqua da più parti (ad esempio per il mancato obbligo per la Pubblica Amministrazione).
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Le osservazioni e i provvedimenti sul tema erano stati poi riuniti in un unico testo, che nel giugno 2021 è arrivato in discussione alla Camera. Appena prima del voto, però, a causa delle proteste della maggior parte delle categorie professionali, la proposta di legge era stata rimandata in commissione, dove tutto aveva visto una battuta di arresto ad agosto. Il 5 ottobre invece, come dicevamo, l’iter era ripartito con la votazione degli emendamenti.
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Equo compenso, la proposta di legge e le criticità
La norma, in estrema sintesi, ha l’obiettivo di tutelare il professionista nei rapporti con i clienti rendendo nulle le clausole che non riconoscono un compenso equo e proporzionale all’attività svolta. In Senato però il testo uscito dalla Camera (non ancora disponibile) può ancora essere modificato. Secondo il sottosegretario alla Giustizia Paolo Francesco Sisto “il cantiere sull’equo compenso è ancora aperto e ci sono margini di miglioramento“.
Molti parlamentari auspicano infatti ulteriori approfondimenti e modifiche, dopo che nei giorni scorsi i rappresentanti di molte professioni, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e diversi sindacati hanno sollevato perplessità sul testo votato. Tra i punti critici segnalati troviamo l’ambito di applicazione limitato (ad esempio i rapporti con la Pubblica Amministrazione rischiano di rimanere nuovamente esclusi dalla tutela) e la questione del diverso trattamento riservato ai professionisti iscritti agli Ordini rispetto agli altri.
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Il meccanismo sanzionatorio, inoltre, continua a non convincere, dato che a subire una sanzione non sarebbe il committente che propone un compenso al di sotto della soglia di equità ma il professionista che lo accetta. A erogare le sanzioni sarebbe quindi l’Ordine di competenza, perché si tratterebbe di un illecito disciplinare.
Inoltre è stato escluso l’articolo sulla copertura finanziaria della proposta di legge, che prevedeva lo stanziamento di un fondo da 150 milioni di euro annui a partire dal 2022, da reperire mediante il Fondo per esigenze indifferibili. Le risorse andranno quindi trovate con la prossima Legge di Bilancio.
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Immagine: iStock/SARINYAPINNGAM
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