Destinazione d’uso diversa singola unità: l’abuso non fa decadere il 110% sulle parti comuni

Il caso non rientrerebbe tra le ipotesi di decadenza della super agevolazione previste dal legislatore. Qui spieghiamo il perché

Scarica PDF Stampa

L’abuso che interessa la singola unità immobiliare mina la possibilità di usufruire dell’agevolazione Superbonus 110% sulle parti comuni dell’edificio?

La risposta è no, ma vediamo nel dettaglio cosa è emerso dall’approfondimento di Alessandro Borgoglio su “L’esperto risponde – Speciale Bonus casa e 110%” de Il Sole 24 Ore, pubblicato il 23 agosto 2021, dove viene fornito un chiarimento sul tema ad un lettore che chiede se a seguito di controlli venisse rilevata una destinazione d’uso diversa per alcuni locali dell’immobile oggetto di intervento.

>> Desideri rimanere aggiornato su notizie come questa? Ricevile direttamente

Il caso interessa una villetta, dove è stato utilizzato l’ecobonus al 110% in parte condominiale (cappotto e infissi) e in parte per la singola unità immobiliare al primo piano (fotovoltaico impianto di riscaldamento), con un miglioramento di due classi energetiche.

Analizziamo cosa accade in questo caso.

Leggi anche: Il Superbonus vale anche su abusi edilizi

Destinazione d’uso diversa singola unità. Cosa accade al Superbonus per le parti comuni?

Il lettore chiede: “Ho effettuato lavori in una villetta, fruendo dell’ecobonus al 110% in parte condominiale (cappotto e infissi) e in parte per la mia unità immobiliare al primo piano (fotovoltaico impianto di riscaldamento), migliorando di due classi energetiche.

Della mia unità immobiliare fa parte anche un secondo piano, accatastato come locale di sgombero, dove ho effettuato gli stessi lavori ma senza fruire della detrazione. Se, a seguito di un controllo su questo locale di sgombero, risultasse un uso diverso dalla destinazione d’uso (quindi un abuso edilizio), potrei aspettarmi un recupero della detrazione fruita per la quota condominiale e per il primo piano?”

Vediamo perché la risposta è negativa.

Non perderti: Superbonus 110% sanatoria abusi. Basta la domanda per iniziare i lavori

Quando decade la validità del Superbonus 110%

Il comma 13-ter del nuovo articolo 119 del DL 34/2020 elenca i casi in cui è prevista la decadenza della Super agevolazione, previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Lo stesso comma prevede inoltre la sola presentazione della CILA (comunicazione inizio asseverata), per quegli interventi che costituiscono manutenzione straordinaria (escluso demolizione e ricostruzione).

>> Superbonus 110% sanatoria abusi. Basta la domanda per iniziare i lavori

Si legge anche che nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, o è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Non è invece richiesta l’attestazione dello Stato legittimo dell’immobile, di cui all’articolo 9 -bis, comma 1-bis del DPR 380/2001.

>> Conformità urbanistica immobili, abusi sanabili e commerciabilità

In conclusione, nel caso in questione qualora dovessero essere effettuati controlli e venisse rilevata una destinazione d’uso diversa per alcuni locali dell’immobile oggetto di intervento, il caso non rientrerebbe tra le ipotesi di decadenza menzionate dal legislatore. Pertanto l’abuso non fa decadere il 110% sulle parti comuni.

Consigliamo

Gli abusi edilizi

La linea di demarcazione tra un’opera edilizia legittima e una abusiva è spesso di dubbia determinazione: errare nell’individuare la fattispecie o il relativo procedimento può portare a gravi conseguenze giuridiche e giudiziarie, talvolta penali. Questa apprezzatissima Guida, aggiornata con il “Glossario di edilizia libera”, che riporta un elenco esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, con i decreti SCIA 1 e SCIA 2 e con l’autorizzazione paesaggistica semplificata, dopo un’approfondita analisi delle tipologie edilizie, si sofferma sulla vincolistica, ossia quel sistema invisibile di vincoli che spesso si sovrappongono sullo stesso territorio per varie ragioni, la quale svolge un ruolo di primo piano nell’individuare, a parità di opera, quale atto abilitativo occorrerà conseguire e quali differenti conseguenze vi saranno, in caso di abuso, sul fronte penale e su quello della sanabilità. A tale proposito, il volume approfondisce anche i punti di contatto fra abusi edilizi, condono edilizio, accertamento di conformità e sanatoria giurisprudenziale. Completa di un ricco Formulario tecnico-legale, riportato anche online per la personalizzazione e la stampa e un Massimario delle più recenti sentenze in materia.Emanuele Montini, come avvocato si è specializzato nel settore edilizio-urbanistico e dell’ambiente. Consulente e docente presso diversi enti pubblici e privati, è stato vicepresidente della Commissione urbanistica del Comune di Roma, Capo Ufficio Legislativo di un organo parlamentare e Segretario Generale di Italia Nostra. 

Emanuele Montini | 2018 Maggioli Editore

52.00 €  49.40 €

Foto:iStock.com/RussieseO

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento