Fotovoltaico su aree non idonee: cosa possono fare le Regioni (e cosa no)

Partendo dalla legge della Regione Sardegna, la Corte costituzionale ribadisce che le aree idonee servono a semplificare e accelerare le autorizzazioni, non a individuare gli unici siti in cui realizzare impianti FER. Nelle aree non classificate come idonee i progetti restano ammissibili e devono essere valutati con il procedimento ordinario, caso per caso.

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Stop alle decisioni delle Regioni che bloccano le domande di autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici in aree non idonee: qualunque divieto generalizzato è illegittimo perché non tiene conto della normativa nazionale in materia, che definisce come aree idonee semplicemente quelle per le quali è utilizzabile un iter di autorizzazione accelerato, ma non le uniche aree utilizzabili.

Con queste motivazioni la Corte costituzionale, con la sentenza 144 del 23 luglio scorso (scaricabile a fine articolo), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della dell’art. 1, comma 1, lett. b) della legge della Regione Sardegna 31/2025. La norma bloccava il rilascio delle autorizzazioni e la presentazione di nuove istanze per gli impianti situati al di fuori delle aree idonee, rinviando la possibilità ad un successivo atto amministrativo regionale, lasciando nel limbo anche i progetti già presentati. Con quest’ultima decisione la Consulta ha ribadito un principio cardine già affermato lo scorso anno e applicabile quindi a tutte le Regioni, senza possibilità di introdurre divieti surrettizi o imporre altri vincoli amministrativi.

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Autorizzazioni impianti FER

Installare impianti a fonti rinnovabili in Italia oggi significa muoversi all’interno di un sistema normativo completamente rinnovato.Il d.lgs. 190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, c.d. T.U. FER) ha riscritto regole, semplificato iter e chiarito i rapporti tra i diversi livelli di autorizzazione, ponendo le basi per un’accelerazione concreta della transizione energetica.Questa guida offre una visione completa del nuovo Testo Unico FER.L’approccio è pratico, chiaro e orientato alla risoluzione dei dubbi operativi di professionisti, tecnici, funzionari pubblici e operatori privati coinvolti nei procedimenti autorizzativi.Vengono analizzate tutte le procedure – dal regime di attività libera all’autorizzazione unica – alla luce delle novità normative, della giurisprudenza e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche. Un’opera indispensabile per non perdersi tra sportelli unici, zone di accelerazione, pareri vincolanti e valutazioni ambientali.Massimo Busà,Avvocato libero professionista e consulente legale ed autore di pubblicazioni in materia di diritto ambientale. Curatore (con Paolo Costantino) della rubrica “Ambiente” della rivista mensile L’Ufficio Tecnico di Maggioli Editore, parallelamente all’attività di consulenza svolge docenze in materia ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed implementazione di Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001.Paolo Costantino,Avvocato, attualmente ricopre il ruolo di responsabile consulenza legale HSE e permitting di una primaria società italiana. Esperto di tematiche ambientali, autore di numerose pubblicazioni su riviste specializzate e di docenze presso istituti privati e universitari. Curatore (con Massimo Busà) della rubrica “Ambiente” della rivista mensile L’Ufficio Tecnico di Maggioli Editore

 

Massimo Busà, Paolo Costantino | Maggioli Editore

La legge sarda e il blocco delle istanze FER

La sentenza nasce dal ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro le modifiche apportate dalla Regione Sardegna alla legge regionale 20/2024. La disposizione censurata stabiliva che, in attesa dell’emanazione di un apposito regolamento attuativo regionale, venisse sospeso l’iter di tutte le istanze di autorizzazione pendenti e che fosse vietato l’invio di nuove domande per impianti FER situati in aree non idonee (fatte salve le sole comunità energetiche e l’autoconsumo).

La Corte costituzionale ha cassato la norma evidenziando tre profili di illegittimità sostanziale: invasione delle competenze e violazione dello Statuto Speciale; violazione del principio di ragionevolezza (Art. 3 Cost.); lesione della libertà di iniziativa economica (Art. 41 Cost.).

No all’invasione delle competenze

Per prima cosa la Consulta ha rilevato come la competenza concorrente della Regione Sardegna in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica (art. 4, lett. e, Statuto Speciale) sia comunque sottoposta al rispetto dei principi fondamentali dello Stato. L’arresto ex lege dell’iter amministrativo contrasta apertamente con questa disposizione.

Quanto poi alla violazione del principio di ragionevolezza (Art. 3 Cost.), i giudici fanno rilevare come il meccanismo di blocco operava in modo automatico e generalizzato. Una disciplina che si rivela intrinsecamente irragionevole, in quanto porta a equiparare situazioni oggettivamente eterogenee, colpendo indistintamente sia i procedimenti in fase iniziale sia quelli già istruiti o prossimi alla conclusione, senza alcuna gradualità o valutazione caso per caso dello stato dell’arte e degli investimenti sostenuti.

Quanto, infine, alla lesione della libertà di iniziativa economica (Art. 41 Cost.), secondo i giudici della Consulta subordinare l’intera attività d’impresa a un evento futuro e incerto (l’emanazione del regolamento regionale) integra una compressione sproporzionata della libertà di iniziativa economica privata in un settore strategico. Il tempo della burocrazia non può tradursi in una paralisi sine die del mercato.

Aree idonee come acceleratore, non come unica localizzazione utilizzabile

Nella sentenza i giudici ricordano anche le precedenti decisioni su questa stessa linea e in particolare le sentenze 28/2025 e 184/2025. Quest’ultima ha chiarito nei dettagli la corretta interpretazione tecnica delle localizzazioni, che si basa sui regimi di autorizzazione e non sull’esclusività dei territori o delle localizzazioni utilizzabili. In pratica la divisione opera così:

  • Aree Idonee: la qualificazione va intesa unicamente come strumento di semplificazione, garantendo procedure d’esame più rapide e snelle per i progetti ivi localizzati.
  • Aree Non Idonee: le aree non incluse nei perimetri di idoneità rimangono pienamente accessibili ai proponenti. I progetti presentati in queste zone devono essere esaminati tramite i procedimenti autorizzativi ordinari, verificando in concreto la compatibilità con le tutele ambientali, paesaggistiche e territoriali senza alcuna barriera d’ingresso preventiva.

Di fatto, con questo nuovo stop alla normativa sarda i giudici di Palazzo della Consulta inviano un messaggio inequivocabile a tutte le Regioni: la pianificazione territoriale è un diritto degli enti locali, ma le moratorie surrettizie e i blocchi generalizzati delle istanze violano i decreti di attuazione nazionali (D.Lgs. 199/2021) e il principio di massima diffusione delle FER.

FER e poteri degli enti locali: tabella di riepilogo

In base ai principi riaffermati dalla Sentenza n. 144/2026, ecco la mappa dei poteri reali degli enti locali in materia di FER:

Cosa NON possono fare le Regioni

Cosa possono fare le Regioni

Disporre moratorie generalizzate: introdurre sospensioni automatiche dei procedimenti autorizzativi in attesa di atti secondari.

Pianificare il territorio: individuare e perimetrare le aree idonee e non idonee tramite gli strumenti di governo del territorio.

Porre divieti assoluti e aprioristici: considerare le aree non idonee come zone di totale esclusione per qualsiasi impianto FER.

Applicare le procedure ordinarie: valutare i progetti nelle aree non idonee tramite istruttorie caso per caso e pareri ambientali.

Bloccare i procedimenti in corso: applicare lo ius superveniens arrestando l’iter di istanze prossime alla conclusione.

Semplificare i regimi amministrativi: introdurre iter accelerati e corsie preferenziali all’interno delle sole aree idonee.

Precludere l’accesso al mercato: limitare la presentazione di nuove istanze condizionandole a tempistiche arbitrarie.

Tutelare i vincoli primari: far valere ragioni di tutela paesaggistica, culturale e ambientale nel rispetto dell’Art. 9 della Costituzione.

Leggi e scarica qui la sentenza

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Antonella Donati

Giornalista professionista, vanta una vasta conoscenza delle normative vigenti in ambito edilizio con una particolare attenzione alle problematiche operative per i professionisti tecnici e agli aspetti fiscali. Ha pubblicato numerosi volumi e articoli che offrono approfondimenti …Continua a leggere

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