Recupero dei sottotetti e Salva Casa: le nuove regole valgono anche nelle cause pendenti

Partendo da una controversia sul recupero di un sottotetto, la Cassazione ribadisce che il giudice deve applicare le norme vigenti al momento della decisione. Il principio dello ius superveniens rende quindi applicabili anche le disposizioni più favorevoli introdotte dal decreto Salva Casa nei giudizi ancora pendenti.

Scarica PDF Stampa

Contenziosi in materia edilizia e normativa che cambia nel tempo: quando la causa è pendente il giudice deve applicare le disposizioni in vigore al momento del giudizio, a prescindere da quanto era previsto al momento della realizzazione dell’intervento. Un principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza 15256/2026, che di fatto impone lo “scudo” del Salva Casa nei giudizi pendenti.

La sentenza ha affrontato il problema del recupero dei sottotetti a fini abitativi realizzato tramite parziale demolizione e ricostruzione con innalzamento della quota di colmo, ma l’obbligo per il giudice di rinvio di applicare retroattivamente le disposizioni di favore introdotte dalle norme è valido per tutti i pregressi ordini di demolizione non ancora passati in giudicato.

>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente

Indice

Suggeriamo:

EBOOK

Check Edilizio e Urbanistico

Questo manuale è l’evoluzione e l’aggiornamento dell’eBook “Decreto Salva Casa: commento, guida e riflessioni tecnico-giuridiche” ad opera degli stessi autori, profondamente rivisto e attualizzato allo stato dell’arte della normativa e della giurisprudenza.   Si tratta di un manuale pratico di rapida consultazione e approfondimento sulle verifiche e i check edilizie e urbanistici da effettuarsi nelle fasi preliminari progettuali di interventi edilizi su edifici esistenti: – procedure edilizie,- verifica della conformità,- analisi vincolistiche,- pianificazione delle complessità,- individuazione delle criticità.   I due autori, Andrea di Leo, avvocato esperto di diritto amministrativo, con particolare riguardo all’ambito urbanistico-edilizio ma non solo, e Marco Campagna, tecnico appassionato della teoria ma anche e soprattutto della pratica delle procedure amministrative: sviluppano il presente manuale per dare al lettore una visione della disciplina edilizia e urbanistica il più ampia e chiara possibile, sia per quanto attiene all’ambito più strettamente pratico, ma senza dimenticare che, in Italia, ogni istanza edilizia, anche quella che può apparire più semplice, è in verità sovrastata da un grande insieme di norme che vegliano sui più disparati ambiti.   Marco CampagnaArchitetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà. Andrea Di LeoAvvocato, opera nel diritto amministrativo, con particolare riferimento ai settori dell’urbanistica e dell’edilizia, anche in relazione ai profili vincolistici. Si occupa, inoltre, dei profili regolatori ed amministrativirelativi a ricettività, commercio e somministrazione, di appalti pubblici nonché dei profili amministrativi e regolatori dei settori innovativi (startup, sharing economy, mobilità e trasporti). Svolge attività di docenza (nell’ambito di master universitari) e formazione. È membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e Co-founder di Legal Team.

 

Marco Campagna, Andrea Di Leo | Maggioli Editore 2025

Dalla nuova costruzione alla ristrutturazione

La questione affrontata dalla Cassazione riguarda l’ordine di demolizione dell’ampliamento verticale di un sottotetto (con un incremento dell’altezza di circa due metri) effettuato nel 2007, a causa del limite dei 10 metri di distanza tra pareti finestrate previsto dall’art. 9 del D.M. 1444/1968. Il vicino aveva fatto ricorso basandosi sul fatto che si trattava di una nuova costruzione che non rispettava le distanze minime, chiedendo dunque l’arretramento del sottotetto. Il proprietario aveva fatto ricorso ma aveva perso in primo e secondo grado.

In particolare i giudici di merito avevano qualificato l’intervento come “nuova costruzione” e la Corte d’Appello aveva escluso che le deroghe previste dalla legge urbanistica della Regione Lombardia (artt. 63-64 L.R. n. 12/2005) potessero operare in assenza di una pianificazione comunale di zona o di piani particolareggiati. Un principio completamente ribaltato dalla Cassazione, sulla base dell’evoluzione delle norme in questi anni.

Perimetro più ampio per la ristrutturazione

La Corte ha basato la sua decisione sulla base dell’evoluzione dell’art. 3, comma 1, lett. d) e dell’art. 2-bis, comma 1-ter del D.P.R. n. 380/2001 che ha ampliato il perimetro della ristrutturazione, e poi di quanto previsto dal decreto Salva Casa in merito proprio alla ristrutturazione dei sottotetti.

Per quanto riguarda la ristrutturazione, la riforma del 2020 ha ricompreso in questo ambito anche le demolizioni e ricostruzioni con diversi sagoma, prospetti e sedime, ammettendo incrementi volumetrici se previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici. In passato, invece la ristrutturazione era individuata solo come intervento che fosse contenuto nei limiti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma e area di sedime dell’edificio, mentre le eventuali eccedenze andavano considerate come nuova costruzione. Con le nuove norme, invece, per rientrare nell’ambito della ricostruzione è sufficiente rispettare la volumetria originaria, senza necessità di rispettare anche la sagoma, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle distanze, prevista per le nuove costruzioni.

Per quanto riguarda poi la questione specifica del recupero dei sottotetti, il decreto Salva Casa ha introdotto il comma 1-quater all’art. 2-bis del TUE prevedendo una specifica riserva di competenza a favore delle leggi regionali per il recupero, indicando in questo ambito anche la possibilità di derogare alla distanza minima in casi specifici. In sostanza il decreto legittima le leggi regionali a derogare alle distanze minime statali e comunali vigenti al momento dell’intervento, e la deroga non deve più essere necessariamente inserita in piani particolareggiati o convenzioni di lottizzazione riferite a gruppi di edifici (ex art. 9, ultimo comma, D.M. n. 1444/1968), ma è immediatamente efficace.

La deroga alla distanza minima del decreto Salva Casa

Per il recupero dei sottotetti, dunque, le uniche condizioni poste dalla norma statale in materia di distanze minime sono:

  • il rispetto di quelle vigenti all’epoca dell’originaria costruzione dell’edificio (e non di quelle dell’epoca della sopraelevazione);
  • il mantenimento della forma e della superficie del sottotetto così come delimitata dalle pareti perimetrali preesistenti;
  • il rispetto dell’altezza massima consentita dal titolo edilizio, fatta salva una diversa disposizione regionale più favorevole.

Al di là di questi casi non è possibile bloccare questi interventi, e il giudice di merito deve necessariamente tener conto dell’evoluzione delle disposizioni in vigore nel momento in cui il giudizio è ancora pendente. Si tratta di un principio ormai consolidato e applicabile in generale.

Principio iura novit curia alla luce dello ius superveniens

Proprio per questo la Cassazione ha fatto riferimento a precedenti sentenze in materia dunque ribadito che l’obbligo di applicazione del principio in base al quale qualora subentri una disposizione diversa il giudice ne deve tener conto durate il giudizio. Un principio valido in assoluto e che si applica, dunque, anche nel caso di distanze minime.

In questo ambito in particolare si consolida il diritto del costruttore a mantenere l’opera alla distanza inferiore, se l’intervento è già stato ultimato. In sostanza quando viene approvata una normativa meno restrittiva, l’edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, questo non può più essere ritenuto illegittimo per questa specifica motivazione. Di conseguenza il confinante non può pretendere l’abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Consigliamo anche:

VOLUME

Il regime delle distanze in edilizia

Il regime delle distanze in edilizia” di Romolo Balasso e Pierfrancesco Zen, giunto alla sua IX edizione aggiornata, rappresenta un punto di riferimento indispensabile per professionisti del settore edilizio e urbanistico. Questo manuale esplora con rigore e chiarezza i complessi rapporti normativi e giurisprudenziali in tema di distanze, of- frendo un’analisi dettagliata delle principali fonti normative, dai regolamenti locali alle disposizioni del Codice Civile, fino al recente decreto “Salva Casa” del 2024. Arricchito da una vasta selezione di sentenze aggiornate, schemi concettuali e casi pratici, il volume guida il lettore attraverso i numerosi aspetti della materia, dal rispetto delle distanze nelle costruzioni all’applicazione delle deroghe urbanistiche. Grazie a un linguaggio tecnico ma accessibile, è uno strumento prezioso per tecnici, progettisti, giuristi e amministratori, garantendo soluzioni affidabili alle problematiche più comuni e complesse. Romolo BalassoArchitetto libero professionista che ha orientato la propria attività professionale nell’ambito tecnicogiuridico. Consulente, formatore e relatore in diversi incontri su tutto il territorio nazionale, è stato promotore e fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di presidente, e per il quale cura i contenuti e i servizi oltre al sito web..Pierfrancesco ZenAvvocato del Foro di Padova, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto e cofondatore del Centro Studi Tecnojus. Autore di diverse pubblicazioni letterarie e giuridiche, quest’ultime specie in materia di Diritto amministrativo e civile.

 

Romolo Balasso, Pierfrancesco Zen | Maggioli Editore 2025

CORSO DI FORMAZIONE

Il regime delle distanze in edilizia (IV Edizione)

Normativa di riferimento, casistica e ipotesi di deroga, criteri di misurazione, rapporti con la disciplina edilizia e urbanistica, vincoli e giurisprudenza rilevante Registrato a maggio 2026

12 Mag 2026 – 12 Mag 2027  Durata n. 7 ore

115.29 €

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Antonella Donati

Giornalista professionista, vanta una vasta conoscenza delle normative vigenti in ambito edilizio con una particolare attenzione alle problematiche operative per i professionisti tecnici e agli aspetti fiscali. Ha pubblicato numerosi volumi e articoli che offrono approfondimenti …Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento