Superbonus, come fare per i lavori iniziati prima di luglio?

Il contribuente che ha iniziato i lavori a monte del 1° luglio 2020 può scegliere a quale detrazione accedere? Ecco un utile esempio applicativo

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Cosa succede ai contribuenti che avevano già iniziato interventi edilizi alla data del 1° luglio 2020? Possono rientrare nel Superbonus al 110%? Hanno possibilità di scegliere a quale agevolazione accedere?

Mentre i professionisti sono a «caccia» della migliore polizza per le asseverazioni, come stabilito dai recenti decreti attuativi Mise, pubblicati ora in GU, i contribuenti stanno cercando informazioni sempre più specifiche per ottenere le detrazioni previste dal DL rilancio. Tra le richieste più frequenti, la possibilità di accedere alle detrazioni per lavori iniziati prima dell’attuazione vera e propria dei decreti. Ecco un utile esempio.

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Superbonus, come fare per i lavori iniziati prima di luglio?

Prendiamo un qualunque contribuente che ha iniziato un intervento di risparmio energetico o antisismico, pagando un primo SAL (stato di avanzamento lavori) lo scorso maggio. Supponiamo anche che questo intervento sia tra quelli trainanti di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020 e che le spese sostenute da luglio a dicembre 2020 (data di fine lavori seguita dalle previste asseverazioni tecniche) superino decisamente gli importi massimi previsti dalla legge.

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Ipotizziamo che per il sismabonus sia stato pagato un acconto a maggio di 40 mila euro e il saldo a novembre sia pari a 100 mila euro. Ne consegue che il totale è ben superiore al massimale di 96mila euro.

Come accedere al Superbonus?

A questo punto il dubbio da risolvere è: l’accesso al Superbonus è ammesso solo per i 56 mila euro di differenza tra il tetto di 96 mila e quanto già speso al 1° luglio (che fruirebbe del vecchio bonus) o si può indicare una differente soluzione, consistente nell’agevolare al 110% tutti i 96 mila euro, lasciando indietro soltanto i primi 40 mila?

Come segnalato anche dal Sole 24 Ore, sembra corretta la seconda affermazione, anche se rimaniamo in attesa di un chiarimento da parte di Entrate.

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Il precedente

Una cosa simile era già successa nel 2012, quando l’Agenzia rispose con la circolare 13/E/2013. Nello specifico, il 26 giugno di quell’anno, per effetto dell’articolo 11 del Dl 83/2012, per le spese di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis Tuir si passò dalla percentuale di detrazione del 36% a quella del 50 e da un limite di spesa di 48mila euro per unità immobiliare ad un importo raddoppiato. Da ciò lo stesso dubbio dell’attuale sul Superbonus.

All’epoca Entrate affermò che «in assenza di norme che dispongano diversamente, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà di avvalersi delle detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012».

Se ne deduce che se le spese ricadono sotto diversi livelli di detrazione, ed eccedono il limite massimo, è il contribuente a scegliere quella più conveniente, purché naturalmente rispetti i requisiti di entrambe.

Nell’esempio sopra riportato, l’asseveratore documenterà la congruità di spesa (prevista anche per il Superbonus sismico) per i 96 mila euro spesi dopo il 1° luglio.

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C’è qualche perplessità in questo caso. L’articolo 119 (al comma 3) richiede infatti il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (o delle unità immobiliari indipendenti) da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape) riferito a «prima e dopo l’intervento».

Nella circolare 24/E/2020 dello scorso 8 agosto non se ne parla, ma è ipotizzabile che il tecnico che ha seguito i lavori, e che quindi conosce bene gli immobili su cui ci sono stati gli interventi, sia in questo caso in grado di produrre a fine lavori anche l’Ape «pre-intervento». In caso contrario, il 110% per i lavori di risparmio energetico già iniziati al 1° luglio scorso non è realistico.

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Foto: iStock/CasarsaGuru

Redazione Tecnica

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