Dinanzi ad una decadenza del permesso di costruire, serve un provvedimento espresso da parte dell’ufficio tecnico comunale che la dichiara e che viene adottato dopo il coinvolgimento partecipativo del destinatario, il quale dovrà ricevere, pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento: è quanto confermato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella recente sent. 23 luglio 2025, n. 550.
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Le indicazioni della giurisprudenza
Posto che una parte della giurisprudenza, soprattutto di primo grado, ritiene non necessaria un’apposita dichiarazione amministrativa[1], i giudici reggini aderiscono all’orientamento maggioritario secondo cui la decadenza necessita di una dichiarazione, all’esito di un apposito procedimento[2], come peraltro ribadito sempre dal Consiglio di Stato, secondo il quale l’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita in ogni caso dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi ex se e direttamente[3].
Quanto ora osservato si ribalta sulla necessaria interlocuzione con il privato attraverso gli appositi strumenti partecipativi, relativamente alla quale deve ricordarsi che la giurisprudenza ha avuto di modo di precisare che la perdita di efficacia del permesso di costruire per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’Amministrazione anche ai fini del necessario contraddittorio col privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che possono legittimarne la determinazione[4].
Il caso specifico
La fattispecie esaminata dai giudici reggini, peraltro, non atteneva ad un’ipotesi sic et simpliciter di mera inerzia da parte del titolare del permesso di costruire, avendo quest’ultimo pagato parte degli oneri di legge e, ancora in tempo utile, ossia poco prima della scadenza del termine di legge, aveva inviato al Comune formale comunicazione di inizio lavori, per poi affermare di aver provveduto ad avviare attività comunque connesse agli stessi (in particolare, provvedendo a delimitare l’area di cantiere, alla parziale demolizione di fabbricati esistenti sul lotto interessato, a posizionare la cartellonistica, a effettuare lo sbancamento dell’area interessata, a realizzare la base con massi di calcestruzzo per il posizionamento della gru nonché posizionare materiale da costruzione) allegando, per il resto, la sussistenza di contingenti difficoltà economiche.
Secondo il TAR, era ragionevole ritenere che, ove fosse intervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, i suesposti elementi sarebbero stati posti all’attenzione dell’amministrazione quale contributo fattuale per consentire una più consapevole assunzione delle competenti determinazioni. In sostanza, il complesso degli antecedenti e delle allegazioni di parte ricorrente rendono censurabile l’operato del Comune resistente che ha d’amblais omesso un qualsivoglia momento partecipativo in sede procedimentale.
D’altronde, non vi era ragione che possa giustificare – nel contesto della fattispecie controversa – l’omissione di detto momento partecipativo, considerato che, a seguito della comunicazione di inizio lavori e prima della formale dichiarazione di decadenza, il Comune aveva avuto modo di svolgere un sopralluogo di cui non aveva ritenuto (come pur avrebbe potuto) di notiziare il titolare del permesso di costruire e che, ove fosse stata consentita la partecipazione, avrebbe potuto costituire occasione per consentire una disamina della situazione complessiva del fondo, anche alla luce del fatto che la visuale del sito dal punto di osservazione esterno era parziale, non essendosi i partecipanti introdotti nel fondo, circostanza complessivamente corroborata dal verbale di sopralluogo ove si affermava che il personale interessato si era recato “in prossimità” delle aree stesse.
In conclusione, l’omissione della fase partecipativa procedimentale nell’ambito della specifica fattispecie controversa inficiava ab imis il provvedimento di decadenza comporta de plano l’annullamento del provvedimento; per quanto ovvio, rimane sempre possibile la riedizione del potere di dichiarare la decadenza da parte dell’ufficio tecnico comunale, previa attivazione della partecipazione procedimentale, principiando dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento.
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Note
[1] TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 16 febbraio 2015, n. 528; Palermo, sez. II, sent. 14 marzo 2014, n. 746; TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 28 agosto. 2005, n. 5370.
[2] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 giugno 2000, n. 3612.
[3] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 ottobre 2015, n. 4823 e, da ultimo, sez. VI, sent. 16 maggio 2024, n. 4391.
[4] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 23 marzo 2023, n. 2935; sent. 15 novembre 2017, n. 5285; sez. V, sent. 12 maggio 2011, n. 2821; sez. IV, sent. 29 gennaio 2008, n. 249; sez. VI, sent. 17 febbraio 2006, n. 671.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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