Le competenze professionali degli architetti concorrono con le competenze professionali dell’ingegnere per la progettazione solo delle opere di edilizia civile. Sono riservate agli ingegneri le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici civili.
Questa la conclusione generale a cui è giunta la sentenza 4169/2019 del Tar Campania, che (anche se in modo poco chiaro) non ha fatto altro che riconfermare quanto stabilito dal Regio Decreto 2537 del 1925, il “Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”.
Ma chiariamo la questione della sentenza: può essere utile anche per un ripasso delle competenze di architetti e ingegneri “sul confine” dell’edilizia civile.
(Aggiornamento del 14 agosto 2019) Ricordiamo che l’edilizia civile è il ramo delle costruzioni preposto alla progettazione e alla realizzazione di manufatti e infrastrutture destinati all’uso civile e quindi a tutti gli ambiti relativi: ambientali, edili, geotecnici, infrastrutturali, idraulici, strutturali, urbanistico-territoriali. L’edilizia civile si occupa della costruzione di edifici pubblici e privati ad uso civile.
Competenze professionali: edilizia civile
Quali i compiti degli ingegneri e quelli degli architetti?
Ingegneri o architetti nella progettazione delle opere pubbliche: la sentenza riguarda un bando per la realizzazione di un reparto impiantistico di una struttura sanitaria. Può farlo un architetto? O solo un ingegnere?
Il punto della sentenza è proprio questo. Il ricorso è stato presentato contro l’aggiudicazione dell’appalto a un architetto. Ai sensi degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. n. 2537, gli elaborati progettuali relativi alla componente impiantistica dei gas medicali avrebbero potuto essere sottoscritti solo da un ingegnere. Secondo chi ha fatto ricorso, quindi, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa. I giudici di primo grado hanno dato ragione al ricorrente.
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Competenze professionali: edilizia civile
I riferimenti del Regolamento per le professioni
Niente di strano, quindi, il Tar ha semplicemente confermato l’orientamento del nostro Regolamento, che all’articolo 51 sottolinea che agli ingegneri spettano le progettazioni per le industrie, per i lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicativi della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. All’articolo 52, il Regolamento dice che sono di competenza sia degli ingegneri sia degli architetti le opere di edilizia civile, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo relative, a eccezione di:
- opere di edilizia civile dal carattere artistico rilevante,
- restauro e ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali
che spettano solo agli architetti.
Le progettazioni tecnico impiantistiche per l’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze solo degli ingegneri. La progettazione dell’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri. (Aggiornamento del 14 agosto 2019) Sempre tenendo presente che le progettazioni per le industrie, per i lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicativi della fisica, sono degli ingegneri, appunto.
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