Gli archeologi possono prestare servizi di architettura e ingegneria

Una delle novità sugli Appalti del decreto Sblocca Cantieri da poco in vigore

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L’art. 46 comma 1, lettera a) del Codice degli Appalti (così come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera i), dello Sblocca Cantieri, Legge n. 55/2019) ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
– i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b),
– le società di ingegneria di cui alla lettera c),
– i consorzi,
– i GEIE,
– i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, e oggi anche gli archeologi.

Scarica lo Sblocca Cantieri pubblicato in Gazzetta

Questa e le altre novità dello Sblocca Cantieri? Eccole:

Decreto Sblocca Cantieri: le novità per gli appalti e l’edilizia

La Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modifiche del Decreto legge n. 32/2019 (Sblocca Cantieri), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17 giugno 2019.Lo Sblocca Cantieri contiene “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed è in vigore dal 18 giugno 2019.Nel dettaglio, il D.L. 32 si compone di 30 articoli, divisi in tre distinti capi: – norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana (Capo I); – disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea (Capo II); – disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017 (Capo III).Scopo di questo ebook è fornire un commento alla disciplina da ultimo introdotta con la conversione in legge del D.L. 32, con specifico riferimento agli affidamenti dei contratti pubblici e di infrastrutture, all’edilizia e all’assetto urbanistico e gestione del territorio. L’ebook è dunque dedicato solo al Capo I del decreto legge.Stefano BertuzziAvvocato in Roma.Gianluca CottarelliAvvocato in Roma.

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Sblocca Cantieri: altre novità per gli Appalti

Calcolo parcelle e progettazione

Nell’ambito dei corrispettivi, delle modalità di pagamento e dell’incompatibilità degli incarichi per servizi di architettura e ingegneria, anche nello Sblocca Cantieri entrato da poco in vigore, ci sono state recenti integrazioni normative o pronunciamenti giurisprudenziali che costituiscono interessanti novità e un utile elemento di puntualizzazione di questi aspetti dell’attività professionale. Leggi l’articolo

Riserve su aspetti progettuali

Il comma 10 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione prevede che fino al 31 dicembre 2020 possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 (verifica preventiva dell’interesse archeologico) del codice con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Leggi l’articolo

Operatori economici e mercati elettronici

Il comma 17 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione introduce i nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 36 del codice che prevedono che ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice su un campione significativo di operatori economici. Leggi l’articolo

Approvazione di varianti su progetti CIPE

Al comma 15 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione è previsto che per il 2019 e 2020 le varianti apportate ai progetti definitivi approvati dal CIPE, sia nella redazione dei progetti esecutivi che in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore a condizione che non superino il 50% del progetto approvato; oltre tale limite sono approvate dal CIPE. Leggi l’articolo

 

Redazione Tecnica

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