Autorizzazione antisismica pergotenda. Ecco quando occorre il titolo

Nel caso in cui la struttura abbia dimensioni e caratteristiche tali da essere assimilata ad un pergolato, è obbligatorio il rilascio dell’autorizzazione sismica del Genio Civile

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Con l’avvento del Covid-19, gli spazi esterni sono diventati vitali e durante il lockdown hanno aiutato a vivere meglio la quotidianità. Con balconi, terrazzi, cortili, giardini privati e condominiali è stata riscoperta l’importanza dello spazio all’aria aperta, diventato fondamentale.

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Per rendere più accoglienti e funzionali questi spazi, spesso si opta per l’installazione di strutture in grado di riparare dal sole e dagli agenti atmosferici. La pergotenda è una di queste. Si tratta, infatti, di una struttura leggera installata in terrazzi e/o giardini al fine di rendere migliore la fruizione dello spazio esterno, che si caratterizza non per la temporaneità della sua utilizzazione ma in quanto elemento stabile e duraturo così come stabilito dalla sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017 del Consiglio di Stato.

Quali sono i permessi che occorrono per la sua installazione? È necessaria l’autorizzazione antisismica? Analizziamo insieme cosa prevede la giurisprudenza.

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Come è fatta una pergotenda?

Nella sentenza n. 840, del Consiglio di Stato, datata 28 gennaio 2021 si legge la definizione di pergotenda intesa come opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale e che esclude la necessità di titolo edilizio.

Con la sentenza viene precisato che la pergotenda, al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati, si caratterizza invece per il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile interessato.

Non si parla di pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4472).

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La pergotenda, non necessitante di titolo abilitativo, è un’opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Tuttavia, a proposito di permessi edilizi, in una recente sentenza del TAR Lazio (n. 7809/2021) si analizza un caso in cui si rende necessaria un’autorizzazione antisismica per l’installazione di una pergotenda.

Ecco cosa ha stabilito il TAR del Lazio.

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Quando è necessaria un’autorizzazione antisismica per una pergotenda?

Qualora la struttura abbia dimensioni e caratteristiche tali da essere assimilata ad un pergolato, è obbligatorio il rilascio dell’autorizzazione sismica del Genio Civile.

Il pergolato si differenzia dalla pergotenda ed è inteso come una struttura, realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi, consistente in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore così come si legge nella sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017 del Consiglio di Stato.

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Il pergolato necessita del titolo abilitativo, ogni qualvolta abbia dimensioni e caratteristiche tali non renderlo più qualificabile come una struttura leggera e amovibile.

Nel caso oggetto della sentenza n. 7809/2021 del TAR Lazio, la ricorrente aveva impugnato la determina con cui Roma Capitale aveva dichiarato l’inefficacia della SCIA, relativa all’installazione di una pergotenda.

La pergotenda oggetto della SCIA presenta dimensioni d superiori ai 20 mq ed è in legno massello, sorge in zona A del PRG, di particolare pregio storico, soggetta a normativa antisismica: tutte condizioni che richiedono il rilascio obbligatorio dell’autorizzazione sismica contestualmente alla SCIA, perché la struttura è più assimilabile a un pergolato che ad una pergotenda.

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SCIA efficace solo con autorizzazione sismica

Due i punti analizzati dalla sentenza sono:

  • l’assenza di autorizzazione sismica del Genio Civile,
  • l’ordine di demolizione della struttura realizzata, una veranda di m.4,80×2,80×2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in ferro e vetro.

Per i giudici, con l’assenza di autorizzazione sismica, la SCIA per un pergolato è inefficace e non può produrre effetti, rendendo in questo caso ad esempio irrilevante il fatto che l’Amministrazione abbia effettuato l’intervento repressivo a 18 mesi di distanza dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

L’ordine di demolizione è stato confermato dal giudice amministrativo, nonostante il ricorrente si sia attivato per la rimozione delle tamponature laterali in ferro e vetro che con la copertura in legno hanno trasformato la struttura in una veranda di lato x lato 4,80 m x2,80 m e 2,50 m in altezza, questo perché la SCIA è in ogni caso improduttiva di effetti e riguardante un’opera del tutto differente per dimensioni, consistenza e conformazione.

In conclusione, i giudici hanno accertato la legittimità del provvedimento amministrativo, dato che le dimensioni e la consistenza implicavano la necessità dei controlli antisismici “non venendo in rilievo in tal caso le differenze tipologiche sotto il profilo urbanistico tra pergolato e pergotenda, bensì, per l’aspetto di prevenzione antisismica, l’incremento dei carichi sotto il profilo strutturale del tutto analogo“.

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Foto: iStock.com/nagpalanuj

Redazione Tecnica

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