*Aggiornamento del 26 agosto 2021_CILA senza affermare lo stato legittimo, è reale? Abbiamo visto che nel Decreto Semplificazioni Bis (pubblicato in GU il 1 giugno 2021) ci sono parecchie modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio (di cui abbiamo scritto qui) per semplificare l’accesso al Superbonus 110%, ma la modifica in generale più sostanziale riguarda di fatto la CILA.
Il Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR è stato poi convertito in legge (Legge 29 luglio 2021, n. 108). Il testo recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure“ è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021.
L’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali circa l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), come stabilito all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021, è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021.
Ma la pubblicazione in Gazzetta è solo una formalità in quanto, a causa dell’urgenza dell’adozione della modulistica unificata, la stessa è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo avvenuta sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, quindi operativa già dal 5 agosto 2021.
Tutti gli interventi che accedono al Superbonus, a esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di CILA e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica. Vediamo in dettaglio l’argomento.
>> Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni <<
Basta la CILA per il Superbonus. Nuove regole dl semplificazioni
I professionisti sanno che sono soggetti a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) valida ai sensi dell’art.6-bis del D.P.R. 380/2001 tutti gli interventi non riconducibili agli articoli 6 – 10 – 22 del medesimo D.P.R. 380/2001 ossia:
– nuova costruzione;
– ristrutturazione;
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– manutenzione ordinaria;
– cambio di destinazione d’uso.
Se sei tutti i giorni alle prese con permesso di costruire, Scia, Cila e titoli edilizi legati alle detrazioni, consigliamo il Testo Unico dell’edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori che per ogni singolo articolo riporta la norma vigente per stabilire la regolarità del manufatto (necessaria per i Superbonus fiscali). UTILE la versione online (gratis) del libro, con il collegamento alla normativa sempre aggiornata.
Da sempre dunque sembra non potersi riscontrare quale categoria di interventi debba essere assoggettata a CILA, in quanto i richiamati articoli 6-10-22 contemplano l’intero novero degli interventi; in realtà occorre, a nostro avviso, rifarsi all’impianto dell’attività edilizia libera che inizialmente prevedeva in base alla Legge 73/2010 anche le opere di manutenzione straordinaria.
>> Super CILA Superbonus: il nuovo modello<<
In conseguenza dell’abolizione dell’obbligo della CIL (comunicazione di inizio lavori) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, è sostenibile che nella CILA vi possa rientrare, in via residuale, tutta una serie di interventi asseverati ricadenti nella manutenzione straordinaria, salvo però quelli per i quali è invece necessaria la SCIA. Comunque, anche in questo caso, così come per il mutamento di destinazione d’uso, occorre rifarsi alle norme regionali ed ai regolamenti urbanistici comunali.
Leggi anche: Sostegni bis e p.iva, come richiedere i nuovi contributi a fondo perduto
Superbonus 110%, CILA e stato legittimo
Come dicevamo, la modifica più rilevante contenuta nel Semplificazioni Bis riguarda la sostituzione integrale del comma 13-ter (che ha generato tante problematiche interpretative).
Nella sua nuova versione l’art. 119, comma 13-ter prevede:
Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Ciò implica che tutti gli interventi che accedono al Superbonus, a esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di CILA e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica.
Nella CILA dovranno essere attestati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
>>>>> FOCUS!! Conformità edilizia immobili ante 1967: ok alla legittimità anche senza documentazione
Per questi interventi la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
>> Qui trovi la nuova lista delle difformità tollerabili dopo la modifica del TUE col DL semplificazioni (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020).
>>>>> TABELLA con modifiche articolo 119
|| Nuovo Testo in vigore come modificato da dl 41/2021 e dl 77/2021.
Modifiche evidenziate
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Conclusioni
CILA senza attestare lo stato legittimo, è reale? Nel decreto si parla di stato di fatto e di progetto… Ma se poi rispetto allo stato di fatto è stata eseguita una variazione volumetrica o di prospetto, la pratica rispetto al titolo edilizio che va menzionato, varrà lo stesso? Cosa va legittimato, sempre lo stato di fatto?
Una lettura attenta del nuovo testo dell’art. 119 fa emergere delle criticità… La sparizione del certificato di regolarità edilizia non risolve del tutto i problemi e complica invece alcuni casi? Si tratta quindi di una semplificazione vera o fasulla? Vediamo i punti critici in questo articolo…
I controlli andranno a verificare soltanto la conformità di quanto realizzato rispetto alla CILA presentata, da quanto sembra scritto, e non si dovrà entrare in merito a eventuali difformità ante intervento.
Non perderti: CILA Superbonus in pista! Ma attenzione alle sorprese
>>> Seguite con noi cosa si prospetta per i prossimi mesi…
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