Negli ultimi anni la domanda di auto elettriche è cresciuta in modo lento ma costante, e la relativa quota di mercato sta diventando sempre più importante (la quota delle immatricolazioni di ricaricabili e ibride risulta più che raddoppiata rispetto al 2019). Per arrivare però a quote ancora più significative è fondamentale aumentare la rete di ricarica, anche e soprattutto domestica, fattore che aiuterebbe anche a superare la preoccupazione per la presunta limitata autonomia di questi veicoli (l’uso medio delle auto degli italiani è di 30-40 km al giorno e l’autonomia media dei veicoli elettrici oggi in commercio è di oltre 300 km).
Come sappiamo, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute da marzo 2019 al 31 dicembre 2021, fino a un massimo di 3000 euro, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. A partire dall’1 gennaio 2021 i limiti di spesa per l’installazione sono passati dai 3000 euro iniziali a: 2000 euro per gli edifici unifamiliari, 1500 euro per i condomìni con massimo 8 colonnine e 1200 euro per più di 8 stazioni. Per usufruire del Superbonus 110% l’installazione del punto di ricarica deve essere invece eseguita congiuntamente ad altri interventi strutturali (cosiddetti trainanti).
> In questo articolo il nostro autore Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista, ha illustrato TUTTO sulle colonnine elettriche in condominio: l’obbligo per i nuovi edifici (e quelli soggetti a importante ristrutturazione), la disciplina condominiale (anche nel caso le voglia un solo condomino) e le agevolazioni (50 e 110%) <<
L’arch. Annalisa Galante – docente di Fisica Tecnica Ambientale al Politecnico di Milano e Coordinatrice scientifica di That’s Smart, l’area dedicata a Home & Building Automation, Smart Metering, Electric Mobility e Energie rinnovabili nell’ambito di MCE (Mostra Convegno Expocomfort) – ha analizzato diversi casi pratici di installazione di colonnine di ricarica, quelli ad oggi più frequenti: l’installazione di una centralina in un garage di proprietà privata, l’installazione di colonnine in parcheggio su parti comuni del condominio (con posti sufficienti per tutti i condomini), e l’installazione su parti comuni del condominio non destinate originariamente a parcheggio.
Installazione colonnine di ricarica, casi pratici
1) Installazione in garage di proprietà privata
Tempistiche: da 15 a 45 giorni
Il condomino che intende installare una cosiddetta wall box nel garage di proprietà privata deve semplicemente darne comunicazione all’amministratore di condominio indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli eventuali interventi sulle parti comuni (ad esempio corsello box, passerelle portacavi metalliche appese, contatore, ecc.), che saranno comunque a sue spese.
Il condomino in questione dovrà rivolgersi a una società specializzata nella progettazione e installazione di stazioni di ricarica che avrà il compito di fornire una consulenza progettuale specifica e di:
- dichiarare la conformità dell’impianto;
- verificare le portate massime del contatore condominiale;
- verificare la necessità di aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi (se l’autorimessa è soggetta alla redazione di tale documento) e ogni altro intervento che possa essere richiesto ai fini della sicurezza per i VVFF, anche secondo quanto previsto dalle Linee Guida emesse dal Ministero dell’Interno.
Leggi anche Progettazione antincendio autorimesse. Quali sono i requisiti minimi?
L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell’edificio (comma 5 dell’art. 1136), adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, sicurezza o decoro architettonico del condominio. Allo stesso modo l’assemblea può subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali arrecati alle parti comuni.
2) Installazione in Parcheggio su parti comuni del condominio (con posti sufficienti per tutti)
Tempistiche: da 30 a 90 giorni
Si tratta della collocazione della sola stazione di ricarica in una parte comune del condominio, senza che si renda necessario regolare o organizzare la sosta del veicolo che deve rifornirsi. In questo caso quindi i parcheggi presenti in condominio sono sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti.
La richiesta di uno o più condomini di collocare in condominio la colonnina di ricarica va vista alla luce del combinato disposto degli art. 1102 c.c. e 1121 c.c. Questi dovranno sottoporre all’Assemblea condominiale la richiesta di installazione (insieme a tre preventivi di aziende specializzate), e questa sarà tenuta a deliberare in riferimento alla concessione a loro favore di detta facoltà con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. comma 2 (maggioranza qualificata ovvero 500 millesimi e maggioranza degli intervenuti).
La delibera di autorizzazione implicitamente prevede la facoltà di utilizzo dell’impianto anche da parte degli altri condomini che vogliano aderire in un secondo momento partecipando alla spesa.
>> L’arch. Annalisa Galante aveva analizzato anche i tempi e le fasi da rispettare per i condomini che vogliono usufruire del Superbonus <<
3) Installazione in parti comuni originariamente non destinate a parcheggio
Tempistiche: da 30 a 180 giorni
Nel caso in cui invece il condominio decidesse in sede collegiale di realizzare tutte le strutture, e quindi di destinare una parte dell’area comune per la realizzazione di una vera e propria stazione di eco-rifornimento (completa magari anche di una tettoia fotovoltaica), si potrebbe rientrare in due ipotesi:
- Art. 1117 ter c.c.: in quanto parte dell’area comune precedentemente altrimenti destinata cambierebbe destinazione assumendo la natura di “stazione di eco-rifornimento condominiale”. Si dovrebbe comunque regolarne l’utilizzo attuando un sistema che dia la possibilità a tutti di usufruirne (numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio).
- Art. 1120 c.c. II comma: “I condòmini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune […]”
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La richiesta di uno o più condomini di collocare in condominio un punto di ricarica elettrica su spazi comuni dovrà quindi sottoporsi all’assemblea condominiale la quale, tuttavia, non potrà vietarne l’installazione, ma potrà comunque indicarne le modalità di installazione perché vengano rispettati i diritti degli altri condòmini, non si pregiudichi la sicurezza e il decoro dell’immobile e vengano esonerati dalle spese i condòmini che non intendono trarne vantaggio. Essendo l’infrastruttura di ricarica utilizzata solamente dai condòmini in possesso di un’auto elettrica, si verrebbe a creare un parcheggio de facto dedicato ai soli condòmini in possesso di un’auto elettrica, rischiando di sollevare dissidi tra i condomini.
Conclude l’arch. Galante: “Gli interventi per la diffusione di punti di ricarica per veicoli elettrici rientrano tra le innovazioni agevolate dal legislatore, ma dall’analisi di questi casi assistiamo a dinamiche poco chiare. Per sostenere lo sviluppo di una mobilità elettrica sarebbe necessario un aggiornamento al Codice Civile che regoli l’installazione e l’utilizzo di infrastrutture di ricarica nei condomìni già esistenti, rendendone più agile le procedure burocratiche di messa in opera, come già successo per i pannelli fotovoltaici”.
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