Permesso di costruire, serve per trasformare un negozio in agenzia di gioco?

E per chiudere un balcone con vetri mobili “a libro” e realizzare una veranda?

Mario Petrulli 28/01/20

Eccoci alla selezione delle massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: permesso di costruire, serve per trasformare un negozio in agenzia di gioco? E per costruire una veranda o una tettoia? Struttura di rilevanti dimensioni, quando non è qualificabile come pergotenda?

E ancora: muro di sostegno e contenimento di un terrapieno, ha rilevanza ai fini del rispetto delle distanze? Per chiudere un balcone con vetri mobili “a libro” e realizzare una veranda serve permesso di costruire?

Permesso di costruire, serve per trasformare un negozio in agenzia di gioco?

TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, sent. 21 gennaio 2020 n. 19

Serve il permesso di costruire per la trasformazione di un negozio in agenzia di gioco

La trasformazione della destinazione d’uso da ordinario esercizio di vicinato (negozio) in agenzia di gioco richiede il permesso di costruire, avvenendo fra categorie urbanistiche disomogenee di utilizzazione e così determinando un aggravamento del carico urbanistico esistente (cfr. Cass. pen. Sez. III, sentenza n. 40678/2018).

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Struttura di rilevanti dimensioni quando non c’è qualificabilità di pergotenda?

TAR Marche, sez. I, sent. 20 gennaio 2020 n. 46

Non è una pergotenda rientrante nell’attività edilizia libera una struttura di rilevanti dimensioni, stabilmente ancorata al suolo, con tamponature laterali fisse nella zona superiore

La pergotenda è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) ed è volta a soddisfare esigenze non precarie; non si connota, pertanto, per la temporaneità della sua utilizzazione, ma costituisce un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306 e 27 aprile 2016, n. 1619). Essa “è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso” (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777).

Per configurare una pergotenda, in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e di prospetto dell’edificio (Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4472; Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5737).

Va altresì esclusa la connotazione di pergotenda quando la copertura e/o la chiusura perimetrale presentino elementi di fissità, stabilità e permanenza, anche per una limitata porzione; in tal caso, pur non potendosi parlare di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie, il titolo edilizio deve ritenersi comunque necessario (TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2 luglio 2018, n. 646).

Alla luce delle precedenti osservazioni, non rientra propriamente nella nozione di pergotenda (pur essendo la stessa caratterizzata dalla presenza di tende retrattili in materiale PVC) una struttura metallica con copertura con telo in PVC, utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande, in ampliamento dell’attività esistente, di rilevanti dimensioni, incidente sul prospetto e sulla sagoma dell’edificio cui è agganciata; ancorata stabilmente al suolo e, nella parte più alta, addirittura integrata all’adiacente locale (di conseguenza non qualificabile come di facile rimovibilità) e con elementi di fissità nelle tamponature laterali della parte superiore. Tali caratteristiche escludono che possa parlarsi di un manufatto rientrante tra quelli realizzabili in regime di edilizia libera.

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Serve il permesso di costruire per la veranda e la tettoia?

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 22 gennaio 2020 n. 307

Serve il permesso di costruire per la veranda e la tettoia

Occorre il permesso di costruire per quelle opere che sono destinate ad un impianto stabile e a soddisfare esigenze non meramente transitorie, senza che alle stesse possa riconnettersi carattere pertinenziale (il quale può essere riconosciuto solo in presenza di strutture a servizio dell’immobile principale in un’accezione rigorosa, ovvero prive di peso urbanistico).

Di conseguenza, serve il permesso di costruire per la realizzazione di una veranda completata strutturalmente in legno e vetri e dotata di gronda e tubo di scarico (dalla non trascurabile superficie di mq. 8,50, con altezza di mt. 3,00) e di una tettoia ancorata in maniera fissa al balcone e alla pavimentazione, accessibile dalla veranda (di mq. 14,40 e con la stessa altezza, a sua volta dotata di gronda e tubo di scarico).

Tali opere non possono essere realizzate senza permesso di costruire, che è richiesto ogni qualvolta venga operata la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, attraverso l’innovazione dell’immobile preesistente e dello stato dei luoghi. La tipologia dell’intervento posto in essere è, difatti, annoverabile tra gli interventi di nuova costruzione, essendosi realizzato l’ampliamento del manufatto esistente all’esterno della sua sagoma, in base alla definizione dettata dall’art. 3, primo comma, lett. e.1), del D.P.R. n. 380/01.

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Muro di sostegno e contenimento di un terrapieno, ha rilevanza ai fini del rispetto delle distanze?

TAR Veneto, sez. II, sent. 22 gennaio 2020 n. 67

Il muro di cinta che assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento di un terrapieno creato dall’uomo è una costruzione rilevante ai fini del rispetto delle distanze

La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che “In tema di muri di cinta, qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse” (sez. II, 03/05/2018, n.10512).

Tale principio è applicabile dinanzi ad un muro, posto sul confine tra i fondi, avente un’altezza di m. 1,50 e che assolve ad una parziale funzione di contenimento del dislivello di circa 30 cm. sussistente tra le due proprietà.

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Per chiudere un balcone con vetri mobili “a libro” e realizzare una veranda, serve permesso di costruire?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 23 gennaio 2020 n. 911

Con la chiusura del balcone con vetri mobili del tipo “a libro” si crea una veranda, con conseguente necessità del permesso di costruire

La realizzazione, su un balcone di proprietà, di una chiusura a vetri mobili del tipo “a libro” per tutta la lunghezza (nel caso specifico, circa 8 m) del parapetto e altezza fino all’intradosso del solaio superiore determina la trasformazione del balcone in veranda.

Infatti, la posa in opera di infissi in alluminio e vetro, scorrevoli e richiudibili “a libro”, assume inequivocabilmente le caratteristiche di una veranda, determinando la chiusura totale o parziale di un elemento edilizio aperto verso l’esterno, quale un terrazzo, un balcone o un portico, e dando così luogo a un elemento diverso, che comporta una trasformazione in termini di volume, superficie e sagoma dell’edificio cui appartiene, e pertanto richiede il rilascio di idoneo titolo abilitativo.

Né in contrario rileva l’uso che di tale struttura avviene solo in via di mero di fatto, perché ai fini edilizi deve aversi riguardo alle caratteristiche oggettive dell’opera e all’idoneità degli infissi a realizzare un locale stabilmente chiuso, con conseguente estensione delle possibilità di godimento dell’immobile, ivi compresa quella di mantenere gli infissi aperti all’occorrenza o comunque secondo necessità (T.A.R. Toscana, sez. III, 11/01/2019 n. 64; vedi anche Cons. St., sez. VI, 25/01/2017 n. 306, per la precisazione che una veranda è realizzabile unicamente su balconi, terrazzi, attici o giardini, ed è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro, determinando così un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma, e necessitando, quindi, del permesso di costruire).

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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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